Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004
Art. 65
- Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate.
1. Le province, ai sensi dell' articolo 22 della l.r. 25/1998 , trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, con particolare riferimento:
a) agli interventi approvati nel corso dell'anno precedente;
b) alle certificazioni rilasciate;
c) ai controlli effettuati;
d) agli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati;
e) alle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 25/1998 .
Note del Redattore:
Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.