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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 64
- Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti
1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui all' articolo 9 , comma 2, lettera b2, della l.r. 25/1998 , in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell'effettuazione dei controlli previsti dal Sito esternod.lgs. 22/1997 e dalla l.r. 25/1998 , del superamento dei limiti di contaminazione stabiliti ai sensi del d.m. ambiente 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati, dall'adempimento degli obblighi previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal dell'articolo 9, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, i comuni e le province competenti sono comunque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 22/1997 , secondo quanto espressamente prescritto dal comma 3 dello stesso articolo 17, anche nel caso che non abbiano ancora provveduto alla definizione, nell'ambito dei piani provinciali disciplinati dall' articolo 11 della l.r. 25/1998 , delle priorità di cui allo stesso articolo 11, comma 2, lettera e).

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.