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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 62
- Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche
1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nell'ambito della regione Toscana, ed in ragione della specificità geomineraria e geochimica di alcuni territori, quali l'area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti sono in ogni caso riferiti al "fondo naturale", come stabilito dall'articolo 4, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall'allegato 2 allo stesso decreto.
2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inoltre le disposizioni previste dal piano regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4 della del. c.r. 384/1999. Tali progetti, con riferimento sia all'analisi di rischio prevista dall'articolo 5, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferimento a specifici studi, validati dagli enti pubblici competenti.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.