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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 61
- Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali
1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idrica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del d.m. ambiente 471/1999, in conformità con quanto disposto altresì dall'articolo 20 , commi 11 e 12, della l.r. 25/1998 . In tal caso, la provincia competente rilascia il certificato di cui all'articolo 57, a conclusione degli interventi relativi alle singole fasi o lotti areali.
2. Nei casi di cui al comma 1, la provincia vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la provincia informa il comune competente, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti ad esso attribuiti ai sensi del dell' Sito esternoarticolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 .

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.