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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 60
- Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. ambiente 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 13 bis del d. lgs. 22/1997 , nel rispetto della l.r. 25/1998 ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal dell'articolo 9, comma 1, dello stesso d.m. ambiente 471/1999.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 64, qualora il soggetto responsabile abbia provveduto all'adempimento di cui all'articolo 9, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, prorogato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 1 del decreto legge 16 giugno 2000, n. 160 (Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), convertito con modificazioni nella Sito esternolegge 28 luglio 2000 n. 224 , la decorrenza dell'obbligo di bonifica è definita dal piano provinciale di cui al dell' articolo 11, comma 2, della l.r. 25/1998 , sulla base della pericolosità del sito, determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.
3. Il comune o la provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.