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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 59
- Esclusione del progetto di bonifica
1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50, comma 2, dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotterranee dell'area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d'uso, dal d.m. ambiente 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia;
b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d'uso specifica.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, al comune o alla provincia competente, la relazione descrittiva dell'attività di investigazione, prevista dall'articolo 49, comma 1, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell'articolo 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999.
3. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al comune o alla provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitatamente ad una specifica destinazione d'uso, la provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d'uso consentita, indicando, ove occorra, gli eventuali vincoli e le opportune prescrizioni.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.