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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 58
- Garanzie finanziarie
1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al comune o alla provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fideiussione è determinato in misura pari all'importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compresi gli eventuali oneri di monitoraggio.
2. La garanzia di cui al comma 1 è dovuta fino al rilascio della certificazione provinciale disciplinata dall'articolo 57, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, costituisce titolo per lo svincolo della stessa.
3. La Provincia competente, contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 57, richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, una specifica fideiussione, da rilasciarsi in favore dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli successivi. Tale fideiussione è svincolata esclusivamente dalla stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberatoria, rilasciata, in esito all'effettuazione dei controlli di cui al all'articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, nelle forme e con le modalità a tal fine previste nella certificazione di cui all'articolo 57 del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.