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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 57
- Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente
1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui all'articolo 43, comma 3, e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dall' Sito esternoarticolo 17, comma 8, del d.lgs. 22/1997 , e dall'articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al presente articolo, la provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodotta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell'apposita relazione conclusiva che l' ARPAT è tenuta a redigere ai sensi dell'articolo 56, comma 5.
3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanente, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre 8 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 43, comma 3. Sulla base di tale comunicazione, la provincia competente prende atto della conclusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la necessità di prevedere eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate, detta le relative prescrizioni.
4. La provincia competente può in ogni caso procedere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti:
a) le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale da effettuarsi nel tempo;
b) il programma di manutenzione, e le scadenze periodiche per le verifiche sull'integrità ed adeguatezza complessiva dell'intervento realizzato.
5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qualora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, devono altresì specificare:
a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
b) i parametri da determinare, nonché la frequenza ed i punti di monitoraggio;
c) le metodiche di analisi;
d) le modalità, il formato, e la frequenza di restituzione dei dati.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.