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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 56
- Svolgimento dei controlli
1. Le Province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell' ARPAT, secondo quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 . Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, i controlli di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della verifica sia dell'attività di investigazione che dei risultati dell'intervento di bonifica, e della messa in sicurezza permanente, devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto disposto dal punto III.3) dell'allegato 4 allo stesso d.m. ambiente 471/1999.
3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella fase di investigazione devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei campioni previsti nel piano di caratterizzazione.
4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, la provincia competente assicura, ai sensi del dell'articolo 12, comma 4, dello stesso decreto, l'effettuazione di controlli e verifiche periodiche, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista , e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scientifiche intervenute in seguito all'effettuazione degli interventi.
5. A seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l' ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui all'articolo 57, comma 2.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.