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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 55
- Varianti
1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all' ente competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato.
2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qualora comportino modifiche significative del progetto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell'amministrazione competente, in conformità con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento. A tal fine, sono da intendersi significative:
a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inquinanti;
b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica;
c) quelle che incidano in misura rilevante sull'estensione dell'area di intervento.
3. Le variazioni progettuali che non comportino modifiche significative ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso, essere comunicate formalmente all'ente competente, che, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento, è tenuto ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, soggetta ad approvazione ai sensi del comma 2 non interferisca direttamente con l'effettuazione dell'intervento di bonifica, nelle more dell'approvazione prosegue nell'esecuzione dei lavori.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.