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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 54
- Conferenza di servizi
1. Il comune o la provincia competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 52, comma 1, ed altresì ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 13 febbraio 2001, n. 45 .
2. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base all'articolo 52, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del d.m. ambiente 471/1999, ed ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 de l presente articolo.
3. Le province, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 17, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 22/1997 , ad esse attribuito dall' articolo 20, comma 8, della l.r. 25/1998 , si avvalgono della conferenza prevista dall' articolo 8, comma 2, della stessa l.r. 25/1998 . In tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente articolo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla conferenza provinciale, ed individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del presente regolamento, sono acquisiti in tale sede, ed il comune competente all'approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all'acquisizione degli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.