Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004
Art. 51
- Progetto definitivo
1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare al comune o alla provincia competente ai sensi dell'articolo 46, nelle forme e con le modalità ivi previste, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto preliminare, entro il termine prescritto a tal fine, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dal Comune o dalla provincia competente. Tale termine non può, in ogni caso, superare quello previsto dall'articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999.
Note del Redattore:
Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.