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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 49
- Progetto preliminare
1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui all'articolo 48, comma 1, risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dall'articolo 47, comma 2, il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999, e sulla base delle linee guida ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita relazione descrittiva dell'attività di investigazione, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999.
2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal soggetto responsabile, al comune o alla provincia competente ai sensi dell'articolo 46, nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.