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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 47
- Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti
1. Il comune o la provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell' ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, è resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.
2. Il comune o la provincia competente ai sensi dell'articolo 46, procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dall'articolo 10, commi 2 e 3, del d.m. ambiente 471/1999.
3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.