Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004
Art. 46
- Presentazione del piano
1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'articolo 45 al comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998 , ed anche per gli effetti di cui all'articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999.
2. Ai sensi dell' articolo 20, comma 7, della l.r. 25/1998 , qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di più comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla provincia competente.
3. Se i comuni interessati appartengano a province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dall' articolo 20, comma 9, della l.r. 25/1998 .
Note del Redattore:
Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.