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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 45
- Piano della caratterizzazione. Contenuti
1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle linee guida dettate dall'allegato 4 del d.m. ambiente 471/1999. Tali linee guida costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessità della situazione oggetto dell'intervento, anche con riferimento agli elaborati di progetto di cui allo stesso allegato 4.
2. Il piano di cui al comma 1 è articolato in sezioni, in base all'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999. Esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regionali, vigenti, ed in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per un'analisi dettagliata del sito e delle potenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all'intervento, presentano preliminarmente, al comune o alla provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 46.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.