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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 44
- Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza
1. I comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di due o più comuni, la provincia competente, in base alle funzioni rispettivamente ad essi attribuite dall' Sito esternoarticolo 17, Sito esternocomma 2, del d.lgs. 22/1997 , e dall' articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 25/1998 , provvedono, avvalendosi dell' ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997 , e di quanto specificamente previsto dal piano regionale.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997 , e all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.m. ambiente 471/1999, il comune o la provincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall' ARPAT e, per i relativi profili sanitari, dall'ASL territorialmente interessata, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all'interessato.
3. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza, l' ARPAT e l'ASL, qualora ne ravvisino la necessità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 del d.m. ambiente 471/1999, forniscono al comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile:
a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7;
b) dell'effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l'avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.