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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 42
- Progettazione
1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.m. ambiente 471/1999, che prevede specificamente
a) il piano della caratterizzazione;
b) il progetto preliminare;
c) il progetto definitivo.
2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell'area, ovvero interventi di natura agronomica o selviculturale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agronomia, scienze forestali, architettura, e simili.
3. I professionisti incaricati della redazione del progetto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e di sostanze pericolose.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.