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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 41
- Norme transitorie
1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale.
2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti dall' articolo 8 della l.r. 25/1998 .
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in ogni caso, alle varianti al progetto, previste dall'articolo 55, comma 2, soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti.
4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dall' Sito esternoarticolo 17, comma 15, del d.lgs n. 22/1997 , da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle risorse agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 1993, n.167 ( Sito esternoArt. 5 Legge 441/87 - d.m. 16-5-89 e d.m. 30-12-89 - Pano di bonifica di aree inquinate della Regione Toscana - Approvazione), nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995, n.169 ( l.r. 29/93 - dcrt 167/93 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Regione Toscana - aggiornamento e modifica), riportati nell'Allegato 8 al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.