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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 38
- Finalità
1. I comuni e le province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 25/1998 , con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 384 (LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate), di seguito denominato "piano regionale".
2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i comuni e le province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto dell' Sito esternoarticolo 17 d.lgs. 22/1997 , e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tutela della salute e dell'ambiente, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali.
3. I comuni e le provincie esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previste dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs 22/1997 , e dagli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998 , nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell' ARPAT, i necessari controlli sull' effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.