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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 29
- Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

1. Ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), modificata da ultimo dalla Sito esternolegge 31 luglio 2002 n. 179 , non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all' Sito esternoarticolo 6, comma 1, lettera a) del d.lgs.22/1997 , gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi.
2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizione di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs. 22/1997 , purché avviati alle relative operazioni di affinazione, in conto lavorazione, i seguenti materiali:
a) spazzature;
b) pulimenti;
c) sfridi, limature, scorie.
3. In attuazione di quanto disposto dal Sito esternocomma 21 dell'articolo 4 della l. 426/1998 , gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano oggetto di cessione per le successive fasi di affinazione, restano soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al Sito esternod.lgs 22/1997 .

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.