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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004

Art. 10
- Limiti quantitativi. Distanze minime
1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 99/1992 .
2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:
a) almeno 100 metri dai centri abitati;
b) 80 metri dagli insediamenti sparsi;
c) 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali;
d) 80 metri dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione dell' Sito esternoarticolo 21, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 , ovvero la eventuale, diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui allo stesso Sito esternoarticolo 21, comma 1, del d.lgs. 152/1999 ;
f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base all' Sito esternoarticolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/1999 .
3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le "buone pratiche agronomiche" previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità, del 19 aprile 1999 (Approvazione del Codice di buona pratica agricola).
4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.