Menù di navigazione

Regolamento 4 febbraio 2004, n. 8/R

Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 10 febbraio 2004




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visto l' articolo 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), come sostituito dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 62 (Modifiche degli articoli 9 e 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 "Tutela sanitaria dello sport"), che al comma 3 prevede che le modalità di funzionamento della Commissione regionale d'appello e le procedure per l'appello siano determinate con regolamento di attuazione della l.r. 35/2003 e successive modificazioni;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 21 gennaio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui al testo vigente dell' articolo 9, comma 3, della l.r. 35/2003 ;


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1
- Nomina e durata in carica della Commissione regionale d'appello
1. La Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, di cui all' articolo 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta dai soggetti individuati dall' articolo 9, comma 1, della l.r. 35/2003 .
3. L'assenza non giustificata per tre sedute, anche non successive, comporta la decadenza dalla nomina.
4. La Commissione ha sede presso una azienda unità sanitaria locale individuata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 2
- Ricorso alla Commissione
1. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato propone ricorso mediante istanza indirizzata alla Commissione regionale d'appello nel termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità ai sensi dell' articolo 5 , comma 10, della l.r. 35/2003 .
2. All'istanza di cui al comma 1, presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, è allegato a pena di irricevibilità il libretto sanitario.
3. Il ricorrente può allegare all'istanza di cui al comma 1 accertamenti di parte ed essere assistito a proprie spese, nel corso del procedimento, da un medico di fiducia.
4. Qualora l'interessato sia minore di anni diciotto l'istanza è presentata dal genitore o dal legale rappresentante.
Art. 3
- Convocazione della Commissione
1. Il Presidente, individuato ai sensi dell' articolo 9 , comma 1, lettera a), della l.r. 35/2003 , convoca la Commissione di norma con periodicità mensile, a seconda dei ricorsi pendenti e comunque con l'obbligo di non far intercorrere un periodo superiore ai trenta giorni fra istanza ed esame del ricorso.
2. La convocazione avviene mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Entro i tre giorni successivi al ricevimento della convocazione i componenti della Commissione comunicano al Presidente l'eventuale impedimento alla partecipazione alla seduta nella data stabilita. In tal caso il Presidente, almeno cinque giorni prima della seduta, convoca i membri supplenti.
4. Il Presidente convoca altresì il ricorrente almeno dieci giorni prima della seduta.
5. Qualora il ricorrente senza giustificato motivo non si presenti alla seduta per cui è stato convocato, l'istanza si intende rigettata.
Art. 4
- Esame delle istanze
1. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro membri fra cui il medico in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
2. La Commissione può richiedere accertamenti aggiuntivi e può avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche. Gli oneri di tali accertamenti sono soggetti alla normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.
3. Le decisioni circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. E' causa di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione l'aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto del ricorso.
5. La Commissione decide sull'istanza al termine della seduta in cui la stessa è esaminata, salvo il caso di cui al comma 2.
Art. 5
- Ulteriori adempimenti della commissione
1. La Commissione registra la decisione nel libretto sanitario del ricorrente.
2. La Commissione comunica la decisione adottata all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista in medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.
Art. 6
- Relazione sull'attività svolta dalla Commissione
1. Il Presidente invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dalla Commissione, in particolare riferendo sul numero degli atleti sottoposti a visita, sugli esiti delle visite, sulle patologie che hanno determinato l'inidoneità e sulle tipologie più frequenti, sul numero dei minori per i quali è stato presentato ricorso, sui tempi medi in cui si svolgono gli accertamenti di cui all' articolo 4 , comma 2. Di detta relazione viene data comunicazione alla Quarta commissione consiliare.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.