Menù di navigazione

Regolamento 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 10 febbraio 2004

Capo III
- STATO DI DISOCCUPAZIONE
Art. 12
1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l’impiego competente un’autocertificazione, dalla quale risulti:
a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso;
b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa;
c) di essere disponibile a svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l’impiego;
d) l’eventuale attività precedentemente svolta.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:
a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l’impiego, nell’ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.
4. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.
5. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.
Art. 13
- Disponibilità svolgere un'attività lavorativa e offerta congrua (27)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 14.

1. L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.
2. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.
3. L'offerta di lavoro si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:
a) corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio di cui all'articolo 14, comma 3. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio si ritiene congrua anche l’offerta di lavoro non corrispondente al profilo professionale per il quale il lavoratore ha sottoscritto la propria disponibilità;
b) rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi;
c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto pubblici.
4. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi, l’offerta congrua è definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 14
- Primo colloquio di orientamento e patto di servizio (28)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 15.

1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal servizio per l'impiego competente (50)

Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 6.

entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione.
2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l'impiego:
a) intervista il lavoratore al fine di accertare e registrare l’effettiva disponibilità ad aderire ad iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo;
b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;
c) prescrive gli obblighi di ripresentazione.
3. Entro sessanta giorni dal primo colloquio, il servizio per l’impiego e il lavoratore sottoscrivono un patto di servizio nel quale sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale.
4. Con la sottoscrizione del patto di servizio, il servizio per l’impiego si impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.
5. Nel patto di servizio sono altresì concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione del patto, deve confermare periodicamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione.
Art. 14 bis
- Obiettivi e indirizzi ai servizi per l’impiego (29)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 16.

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi per l’impiego sono tenuti ad effettuare per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione, in attuazione dell’articolo 3 del d.lgs. 181/2000.
Art. 15
- Conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di attività lavorativa (30)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 17.

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto stesso, il lavoratore presenta istanza di conservazione dello stato di disoccupazione al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1.
3. Se l’istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati al comma 2, lo stato di disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
4. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.
5. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 16
1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'articolo 13, comma 3;
b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dal servizio per l’impiego;
c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'articolo 14, comma 4;
d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio, come previsto dall’articolo 14, comma 5;
e) mancata presentazione dell’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine indicato dall’articolo 15, comma 2;
f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.
2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.
4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l’anzianità precedentemente maturata.
5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.
6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l'impiego. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 7.

7. Prima dei tre mesi indicati al comma 6, il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l'impiego soltanto se durante lo stesso periodo ha iniziato e cessato un’attività lavorativa. (52)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 7.

8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale;
c) avviamento di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un’impresa, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale.
Art. 17
- Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione (32)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 19.

1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.
2. L’anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta il ripristino dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi.
3. Per ottenere il ripristino dello stato di disoccupazione e dell’anzianità di disoccupazione, il lavoratore, entro quindici giorni dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, presenta istanza al servizio per l’impiego competente, secondo le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2.
4. Su istanza del lavoratore, il servizio per l’impiego ripristina altresì lo stato di disoccupazione e l’anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata del rapporto di lavoro sia stata pari o inferiore a sei mesi. L’istanza è presentata con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, da parte degli organi competenti, del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
5. Per la sospensione e per il ripristino dell’anzianità pregressa, il riferimento temporale è relativo alla durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
Art. 18
- Durata dello stato di disoccupazione
1. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 12. (33)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 20.

2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
Art. 19
- Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione
1. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni rese mediante autocertificazione sottoscritte dall'interessato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i servizi per l'impiego che procedano, su richiesta dell'amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, sul contenuto della dichiarazione sostituiva, rispondono sulla base delle risultanze d'ufficio.
3. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione, calcolata secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 1 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 2 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 3 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 4 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 5 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 27, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 28, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.