Capo II
Art. 5
- Elenco anagrafico
1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
Art. 6
- Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico
1. L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore.
2. L'elenco anagrafico è altresì integrato e aggiornato sulla base delle seguenti comunicazioni ricevute dal servizio per l'impiego:
a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocamento del personale;
c) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
3. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, siano indirizzate ad un servizio per l'impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore
o nel quale risulta iscritto, (48) Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 3.
questi provvede all'inserimento o all'aggiornamento dei dati dandone comunicazione al servizio per l'impiego competente che provvede alla loro validazione. In caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale "utente esterno".
Art. 7
1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000.
2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1, l’eventuale servizio per l’impiego di provenienza.
3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto.
Art. 8
1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:
a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione del lavoratore che presenta al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
c) decesso del lavoratore.
Art. 9
1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico–professionale, nella quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.
2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-professionale.
3. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.
Art. 10
1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.
2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007.
Art. 11
- Acquisizione delle informazioni
a) i dati disponibili nei propri archivi;
b) le informazioni fornite dal lavoratore;
c) le comunicazioni previste dal presente regolamento;
d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e professionali;
e) le informazioni assunte di propria iniziativa.
Capo II
- AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DAL SERVIZIO PER L'IMPIEGO
Art. 41
- Richiesta di selezione al servizio per l'impiego
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 31 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione al servizio per l'impiego competente nell'ambito territoriale in cui è situata la sede di lavoro.
Art. 42
- Procedura per la formazione della graduatoria
1. La pubblica amministrazione predispone l'avviso, secondo quanto previsto dall'articolo 32.
2. Le domande dei candidati alla selezione sono presentate al servizio per l'impiego di cui all'articolo 41 con le modalità previste dall'articolo 33.
3. Il servizio per l'impiego procede alla formulazione della graduatoria con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e la trasmette alla pubblica amministrazione richiedente.
4. La pubblica amministrazione pubblica la graduatoria con le modalità previste nell'avviso.
Art. 43
- Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo I.