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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 10 febbraio 2004

Capo II
- GESTIONE DELL'ELENCO ANAGRAFICO E DELLA SCHEDA ANAGRAFICO-PROFESSIONALE (16)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 5.

Art. 5
- Elenco anagrafico
1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
2. Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell'elenco anagrafico di un solo servizio per l'impiego come individuato dall'articolo 7 (17)

Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 2.

.
Art. 6
- Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico
1. L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore.
2. L'elenco anagrafico è altresì integrato e aggiornato sulla base delle seguenti comunicazioni ricevute dal servizio per l'impiego:
a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocamento del personale;
b) comunicazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche, (19)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 7.

ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell' Sito esternoarticolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
c) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
d) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono le liste e gli elenchi speciali (19)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 7.

.
3. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, siano indirizzate ad un servizio per l'impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore o nel quale risulta iscritto, (48)

Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 3.

questi provvede all'inserimento o all'aggiornamento dei dati dandone comunicazione al servizio per l'impiego competente che provvede alla loro validazione. In caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale "utente esterno".
Art. 7
1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000.
2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1, l’eventuale servizio per l’impiego di provenienza.
3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto.
Art. 8
1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:
a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione del lavoratore che presenta al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
c) decesso del lavoratore.
Art. 9
1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico–professionale, nella quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.
2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-professionale.
3. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.
4. Il servizio per l'impiego (49)

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 5.

competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia della scheda anagrafico-professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo.
Art. 10
1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.
2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007.
Art. 11
- Acquisizione delle informazioni
1. Il servizio per l'impiego competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda anagrafico-professionale (25)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 12.

individuale attraverso:
a) i dati disponibili nei propri archivi;
b) le informazioni fornite dal lavoratore;
c) le comunicazioni previste dal presente regolamento;
d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e professionali;
e) le informazioni assunte di propria iniziativa.
Capo II
- AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DAL SERVIZIO PER L'IMPIEGO
Art. 41
- Richiesta di selezione al servizio per l'impiego
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 31 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione al servizio per l'impiego competente nell'ambito territoriale in cui è situata la sede di lavoro.
Art. 42
- Procedura per la formazione della graduatoria
1. La pubblica amministrazione predispone l'avviso, secondo quanto previsto dall'articolo 32.
2. Le domande dei candidati alla selezione sono presentate al servizio per l'impiego di cui all'articolo 41 con le modalità previste dall'articolo 33.
3. Il servizio per l'impiego procede alla formulazione della graduatoria con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e la trasmette alla pubblica amministrazione richiedente.
4. La pubblica amministrazione pubblica la graduatoria con le modalità previste nell'avviso.
Art. 43
- Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo I.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 1 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 23.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 2 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 24.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 3 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 25.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 4 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 26.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 5 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 5.

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Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 11.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 15.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 20.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 21.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 27, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 28, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Titolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 33.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 1.

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Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 3.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 5.

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Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.