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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 10 febbraio 2004

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto del regolamento
1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal Sito esternodecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizione per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell' Sito esternoarticolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell' Sito esternoarticolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) al fine di assicurarne l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda anagrafico-professionale (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 1.

e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione;
d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni.
e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal Sito esternod.lgs 181/2000 .
Art. 2
- Definizioni
1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente, ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) servizi per l'impiego, i servizi pubblici di cui agli articoli 118, 119 e 120 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) e servizio per l'impiego competente, il servizio per l'impiego scelto dal lavoratore nell'ambito del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs 181/2000; (47)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 1.

b) elenco anagrafico, l'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento emanato con Sito esternod.p.r 442/2000;
c) scheda anagrafico-professionale, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Adozione della scheda anagrafico – professionale del sistema di classificazione e del formato di trasmissione dati);(12)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 2.

e) stato di disoccupazione, la condizione di cui all' Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 181/2000 , ossia la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
g) autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 3
- Trattamento dati personali
1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro.
2. Le province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei servizi per l'impiego.
3. I servizi per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati in loro possesso.
3 bis. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (14)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 3.

Capo I
- ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO PER L'IMPIEGO
Art. 4
- Compiti e funzioni del servizio per l'impiego
1. Il servizio per l'impiego è competente a:
a) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;
b) gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;
c) assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, secondo le indicazioni di cui al d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007;
d) ) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;
e) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali.(15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 4.

2. Il servizio per l'impiego adotta nell'ambito della normativa nazionale e regionale, ogni tipo di azione di politica attiva, al fine di prevenire la disoccupazione.
Capo I
- AVVIAMENTO A SELEZIONE EFFETTUATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 31
- Ambito di applicazione
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall' articolo 22ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), introdotto dall' articolo 2 della l.r. 42/2003 , effettuano direttamente le assunzioni per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante selezione dei soggetti inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego della Toscana.
Art. 32
- Pubblicità delle offerte di lavoro
1. La pubblica amministrazione per le assunzioni di cui all'articolo 31, predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato avviso, dandone adeguata e diffusa informazione mediante affissione nei propri albi e rimettendone copia al servizio per l'impiego competente, corrispondente a quello nel cui territorio viene effettuata l'assunzione. Il servizio per l'impiego provvede alla diffusione dell'avviso tra i servizi per l'impiego della regione mediante idonei mezzi di comunicazione anche telematici.
2. L'avviso deve indicare:
a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
b) tipologia e durata del contratto di lavoro;
c) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
d) mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
e) requisiti di cui all'articolo 33, comma 1;
f) eventuali requisiti professionali richiesti;
g) requisiti per la formazione della graduatoria;
h) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;
i) data di pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
j) modalità di pubblicazione della graduatoria;
k) dichiarazione di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla Sito esternol. 68/1999 ;
l) durata di validità della graduatoria;
m) motivi che giustificano l'assunzione nel caso di posti a tempo determinato;
n) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro;
o) l'organo al quale presentare ricorso ed i relativi termini.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso. Tale termine può essere ridotto ad otto giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato.
Art. 33
- Presentazione delle domande
1. I soggetti inseriti negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 31 alla data di pubblicazione dell'avviso, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, presentano la domanda di partecipazione alla selezione alla pubblica amministrazione attraverso la compilazione del modello allegato all'avviso.
2. Nella domanda di partecipazione i candidati attestano mediante autocertificazione il possesso dei requisiti indicati nell'avviso.
3. La pubblica amministrazione, provvede anche in collaborazione con il servizio per l'impiego competente per territorio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con autocertificazione anche dopo l'assunzione in servizio.
Art. 34
- Formazione della graduatoria
1. La pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'avviso della presentazione delle domande procede alla formulazione della graduatoria secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, sulla base dei parametri indicati nella Tabella allegata al presente regolamento.
2. In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
3. La graduatoria è resa pubblica con le modalità previste nell'avviso.
4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre opposizione alla pubblica amministrazione avverso la posizione nella graduatoria se derivata da errori di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.
Art. 35
- Validità della graduatoria
1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso, comunque per un termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità fino a dodici mesi successivi alla pubblicazione della stessa anche per assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori rispetto ai posti offerti nell'avviso.
Art. 36
- Casi di decadenza dalla graduatoria
1. I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:
a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo;
b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'avviso;
d) rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo.
Art. 37
- Convocazione alle prove selettive
1. La pubblica amministrazione convoca i candidati aventi diritto secondo l'ordine della graduatoria entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria per sottoporli a prova selettiva.
2. I candidati sono convocati in numero doppio dei posti da coprire.
3. La pubblica amministrazione, nei casi di assunzione con rapporto a tempo determinato, laddove ricorrano motivi che giustificano l'urgenza a coprire il posto derivante anche da esigenze organizzative, ha facoltà di convocare un numero di lavoratori triplo dei posti da coprire.
4. La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l'ordine della graduatoria.
5. La pubblica amministrazione comunica altresì ai servizi per l'impiego i nominativi dei candidati che non hanno risposto alla convocazione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi addotti dall'interessato.
Art. 38
- Selezione
1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale.
2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa.
3. Le operazioni di selezione, a pena di nullità, sono pubbliche.
4. Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nell'avviso.
Art. 39
- Assunzione ed obblighi di comunicazione
1. La pubblica amministrazione assume in servizio i candidati utilmente selezionati nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. La pubblica amministrazione comunica i nominativi dei lavoratori assunti al servizio per l'impiego competente che corrisponde a quello nel cui territorio si verifica l'assunzione.
3. La pubblica amministrazione comunica ai servizi per l'impiego i nominativi dei candidati che non hanno accettato l'assunzione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi addotti dall'interessato.
Art. 40
- Assunzioni per motivi d'urgenza
1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente senza la procedura di avviamento a selezione, per i profili e le qualifiche per i quali è richiesto la scuola dell'obbligo e per prestazioni inferiori a quindici giorni lavorativi, soggetti iscritti nell'elenco anagrafico del servizio per l'impiego competente per territorio.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 1 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 23.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 2 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 24.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 3 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 25.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 4 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 26.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 5 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 5.

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Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 11.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 15.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 20.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 21.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 27, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 28, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Titolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 33.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 1.

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Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 3.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 5.

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Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.