Menù di navigazione

Regolamento 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 10 febbraio 2004

Art. 7
1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000.
2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1, l’eventuale servizio per l’impiego di provenienza.
3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 1 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 2 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 3 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 4 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 5 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 27, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 28, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.