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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 10 febbraio 2004

Art. 32
- Pubblicità delle offerte di lavoro
1. La pubblica amministrazione per le assunzioni di cui all'articolo 31, predispone apposito avviso pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato avviso, dandone adeguata e diffusa informazione mediante affissione nei propri albi e rimettendone copia al servizio per l'impiego competente, corrispondente a quello nel cui territorio viene effettuata l'assunzione. Il servizio per l'impiego provvede alla diffusione dell'avviso tra i servizi per l'impiego della regione mediante idonei mezzi di comunicazione anche telematici.
2. L'avviso deve indicare:
a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
b) tipologia e durata del contratto di lavoro;
c) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
d) mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
e) requisiti di cui all'articolo 33, comma 1;
f) eventuali requisiti professionali richiesti;
g) requisiti per la formazione della graduatoria;
h) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;
i) data di pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
j) modalità di pubblicazione della graduatoria;
k) dichiarazione di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla Sito esternol. 68/1999 ;
l) durata di validità della graduatoria;
m) motivi che giustificano l'assunzione nel caso di posti a tempo determinato;
n) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro;
o) l'organo al quale presentare ricorso ed i relativi termini.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso. Tale termine può essere ridotto ad otto giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 1 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 23.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 2 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 24.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 3 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 25.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 4 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 26.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 5 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 5.

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Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 11.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 15.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 20.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 21.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 27, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 28, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Titolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 33.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 1.

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Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 3.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 5.

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Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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