Art. 16
1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'articolo 13, comma 3;
b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dal servizio per l’impiego;
c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'articolo 14, comma 4;
d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio, come previsto dall’articolo 14, comma 5;
e) mancata presentazione dell’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine indicato dall’articolo 15, comma 2;
f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.
2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.
4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l’anzianità precedentemente maturata.
5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.
6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l'impiego. (51) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 7.
8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale;
c) avviamento di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un’impresa, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale.