Capo II
- Accreditamento
Sezione I
Art. 67
1. L'accreditamento è il riconoscimento dell’idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002.
2. L'accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.
3. L'accreditamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.
Art. 68
1. E’ istituito l’elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
Art. 69
1. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;
g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
Art. 70
1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:
a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all’articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (190) Lettera aggiunta con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 2.
3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2.
Art. 70 bis
Abrogato.
Sezione II
Art. 71
1. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
b) alla struttura logistica;
c) al sistema di relazioni con il contesto locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento.
Art. 71 bis
1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza nello statuto di finalità formative;
b) adeguata situazione economico-finanziaria;
c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla data dell’atto di accreditamento. (191) Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 3.
Art. 71 ter
1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l’attività formativa;
b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all’utenza;
e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.
Art. 71 quater
1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); (284) Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell’accreditamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1. (284) Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:
a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
Art. 71 quinquies
1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:
a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
d) garantire l’aggiornamento professionale delle figure di presidio;
e) garantire l’efficienza e l’efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.
Art. 72
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
1) il livello di successo formativo;
2) la soddisfazione dell’utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
2.1. modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
2.3. qualità del tutoraggio;
2.4. adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
2.5. qualità delle misure di accompagnamento;
3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all’articolo 72 bis.
Art. 72 bis
1. A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter e della verifica dell’assenza delle cause ostative di cui all’articolo 71 quater (288) Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 11.
, agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti. 2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative e nell’uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative (256) Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 9.
. 4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.
Art. 73
1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
Art. 73 bis
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell’ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all’Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’articolo 52, commi 1e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori – ITS).
Sezione III
Art. 74
- Procedura di accreditamento
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
4. Gli organismi (24) Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo
71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti (124) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 41.
, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.
4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:
a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell’accreditamento;
b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
Art. 75
1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:
b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese;
f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 76;
i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell’esecuzione di attività di formazione professionale;
2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (127) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
della l.r. 32/2002. 3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.(198) Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 9.
5. L’organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
Art. 76
1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.(128) Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;
b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;
4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (129) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
della l. r. 32/2002. 6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell’accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.(162) Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 2.
Art. 76 bis
1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati. (295) Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 15.