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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Capo IV
- PREVENZIONE , SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI
Art. 58
- Azioni a rischio d'incendio
1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76 , comma 1, lettera a) della legge forestale:
a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
b) l' abbruciamento di residui vegetali;
c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio.
Art. 59
- Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi
1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all' articolo 58 , comma 1:
a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale;
b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale;
c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa (129)

Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 40.

;
2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all' articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall' articolo 66 .
Art. 60
- Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi
1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b bis) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale dei comuni di:
a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano Montemignaio, Monte San Savino, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo);
b) Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino val d’Elsa, Calenzano, Capraia e Limite, Certaldo, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vinci (Provincia di Firenze);
c) Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Sorano (Provincia di Grosseto);
d) Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, Suvereto (Provincia di Livorno);
e) Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica (Provincia di Lucca);
f) Aulla, Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (Provincia di Massa - Carrara);
g) Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Monteverdi Marittimo, Pisa, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano, Volterra (Provincia di Pisa);
h) Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano(Provincia di Pistoia);
i) Cantagallo, Carmignano, Prato, Vaiano, Vernio (Provincia di Prato);
j) Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, Sinalunga, Sovicille (Provincia di Siena). (131)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 41.

Art. 61
- Periodi a rischio di incendio
1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76 , comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.
2. Sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB, con atto del dirigente della competente struttura regionale possono essere modificati i periodi a rischio di cui al comma 1, anche per singoli comuni dandone comunicazione ai comuni interessati. (132)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 42.

Art. 61 bis
Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB (175)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 2.

1. Per l’elaborazione dei piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis della legge forestale la Giunta regionale può avvalersi degli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale.
2. La Giunta regionale approva i piani specifici di prevenzione AIB acquisendo tutti gli atti e pareri previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia degli interventi colturali straordinari e delle opere destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adeguano il piano annuale degli interventi di cui all’articolo 10, comma 3 bis della legge forestale alle previsioni del piano specifico di prevenzione AIB.
4. L’attuazione degli interventi e delle opere previsti nei piani specifici di prevenzione AIB è soggetta a dichiarazione da presentare all’ente competente almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in corso e per il successivo.
Art. 61 ter
Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB (176)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 3.

1. Le prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4 della legge forestale sono destinate alla conservazione della funzionalità degli interventi e delle opere attraverso l’attuazione di interventi di ordinaria coltura e manutenzione.
2. L’ente competente di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adotta le prescrizioni:
a) nei casi di occupazione temporanea dei terreni al momento della riconsegna degli stessi al proprietario o possessore;
b) nei casi di cessione volontaria da parte del proprietario o possessore al momento della riconsegna ai suddetti tenendo conto di eventuali accordi intercorsi in fase di cessione.
3. Gli enti competenti verificano e se necessario modificano le prescrizioni di cui al comma 1 con cadenza almeno triennale anche in base agli aggiornamenti dei piani specifici di prevenzione AIB.
4. Nei casi di cui all’articolo 74 bis, comma 5 della legge forestale gli enti competenti provvedono alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, l’ente competente provvede alla riscossione coattiva.
Art. 62
- Divieti
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.
2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.
Art. 63
- Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è consentita :
a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all' articolo 61 , per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;
b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.
2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni:
a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;
c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.
3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate di cui all' articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree attrezzate stesse.
4. E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco.
4 bis. Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l’accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e il margine dell’area bruciata per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento. (133)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 43.

Art. 64
- Aree attrezzate per l'accensione di fuochi
1. Si definiscono aree attrezzate per l'accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco.
2. La realizzazione e l'uso delle suddette aree attrezzate nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1, è soggetta ad autorizzazione dell’ente competente ai sensi della legge forestale (134)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 44.

.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 specifica le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo. L'autorizzazione specifica altresì eventuali limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
4. Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d'uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione.
5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, l’ente competente ai sensi della legge forestale prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli. (135)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 44.

Art. 65
- Accensione di carbonaie
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di carbonaie è consentita purché vengano adottate le necessarie norme di prevenzione al fine di evitare l'incontrollato propagarsi del fuoco alla vegetazione con rischio di sviluppo di incendi. L’ente competente ai sensi della legge forestale prevede modalità di comunicazione preventiva in particolare nei periodi a rischio di cui all’articolo 61. (136)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 45.

Art. 66
- Abbruciamento di residui vegetali
1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 57 bis e delle norme del presente articolo. (137)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

1 bis. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. (138)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4. (137)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1, lettera c), (139)

Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

, l' abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4.
4. L' abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni
a) l' abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l' abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.
c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale. (140)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

5. Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:
a) l' abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale; (140)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell' abbruciamento.
6. L’ente competente può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti. (137)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

Art. 67
- Altre azioni ed attività
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio di cui all' articolo 61 , purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. In particolare, tali apparecchi devono essere utilizzati in aree prive, anche temporaneamente, di vegetazione e di altri materiali infiammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggetto dei lavori ed allestendo presidi o strumenti idonei all'immediato spegnimento di principi di incendio.
2. L'uso degli apparecchi, strumenti e attrezzature di cui al comma 1 è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini nonché nelle pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
3. Il brillamento di mine è consentito purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
4. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 è consentito:
a) nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli l'accumulo all'aperto dei materiali vegetali derivanti dallo sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;
b) nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l'accumulo all'aperto dei materiali di risulta da tagli boschivi e da altre operazioni colturali purché in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
c) nei terreni di qualunque destinazione, l'accumulo all'aperto del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali poste sui terreni stessi nonché del legname;
d) nei terreni boscati, lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno 5 metri ripulita dalla vegetazione.
Art. 68 –
1. Fermo restando quanto disciplinato all’articolo 57 bis, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono autorizzare, per motivate esigenze deroghe ai divieti di cui al presente capo nei seguenti casi:
a) esecuzione di lavori pubblici o privati;
b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici;
c) attività in campeggi anche temporanei;
d) attività di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi con le modalità definite nel Piano AIB.
e) attuazione del fuoco prescritto quale pratica colturale e selvicolturale destinata alla manutenzione delle colture agrarie, dei pascoli, degli arbusteti e dei boschi ove ciò sia ritenuto utile, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale. (177)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 4.

2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono previste le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), è presentato un progetto che contiene le motivazioni e le tecniche da utilizzare con particolare riferimento ai tempi, alle modalità di esecuzione e alle cautele da adottare.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e), sono attuati dall’ente competente.
Art. 69
- Tutela dagli incendi in relazione alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni con interventi a carattere urbanistico-edilizio
1. Gli enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 42 , comma 5 della legge forestale ed al titolo III, capo III del presente regolamento verificano i rischi per lo sviluppo di incendi boschivi connessi alle trasformazioni di destinazione d'uso dei boschi e degli altri terreni vincolati.
2. In relazione ai rischi connessi alle suddette trasformazioni, nelle autorizzazioni di cui al comma 1 sono dettate prescrizioni per la prevenzione dei rischi stessi.
3. I comuni adottano e prescrivono misure di prevenzione anche in riferimento alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.