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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Sezione II
- BOSCHI CEDUI
Art. 19
- Ambito di applicazione delle norme e definizioni
1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all' articolo 29. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine gamica (87)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 16.

, devono considerarsi cedui per destinazione. Sono altresì soggetti alle norme relative ai boschi cedui gli imboschimenti che risultino espressamente realizzati con destinazione a cedui in base ad atti autorizzativi dell'ente competente, purché il taglio di ceduazione avvenga non oltre cinquanta anni dalla realizzazione dell’imboschimento stesso. (13)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano:
a) "matricine e allievi" tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonché i polloni affrancati, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbo no considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si distinguono, sempre ai fini delle presenti norme:
1) "matricine": le piante da seme e i polloni rilasciati al precedente taglio, che presentano pertanto età superiore di uno o più turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo;
2) "allievi": le piante da seme e i polloni affrancati sviluppatisi dopo l'ultimo taglio che presentano età uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo;
b) "boschi cedui composti" (14)

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso abbiano più di quaranta matricine ad ettaro rilasciate ai tagli precedenti l'ultimo e (13)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento d ella superficie;
b bis) “boschi intensamente matricinati”quelli che pur raggiungendo il valore di 220, calcolato con i criteri di cui al punto b), hanno una dotazione inferiore a quaranta matricine rilasciate ai tagli precedenti all'ultimo, fermo restando che, in ogni caso, l`area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento della superficie; (15)

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

c) "boschi cedui semplici" quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati;
d) "boschi cedui invecchiati" i cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni. Nel caso dei cedui trattati a sterzo si considera l’età dei polloni di maggiore sviluppo; (88)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 16.

e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento;
f) "boschi cedui misti a prevalenza di una o più specie" quelli in cui una o più specie rappresentano almeno il 70 per cento delle specie forestali arboree, escluse le conifere;
g) "boschi cedui a sterzo" quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diverse classi di età;
h) "boschi cedui coniferati" quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all' articolo 29.
Art. 20
- Estensione delle tagliate
1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari.
2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall' articolo 25 , dall' articolo 26 , comma 3, dall' articolo 27 , comma 2 e dall' articolo 28 , comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari.
3. Le tagliate di estensione superiore a 5 ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, i tagli di diradamento dei cedui e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa e localizzate nell'ambito territoriale dell'ente competente (16)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 10.

che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
8. Per l'interruzione della contiguità possono altresì, in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprietà, e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle previste al comma 6 ; (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 10.

a tal fine può essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20 per cento della superficie massima ammissibile.
Art. 21
- Turni
1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:
a) 8 anni per castagno, robinia, ontano, salice, nocciolo, pioppo;
b) 24 anni per il faggio;
c) 18 anni per le specie quercine, per i carpini o per le altre specie.
2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:
a) 8 anni per i cedui misti con prevalenza di castagno, robinia, salice, ontano, nocciolo, pioppo;
b) 24 anni per i cedui misti con prevalenza di faggio;
c) 18 anni per il forteto e per gli altri cedui misti.
3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'età di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle altre specie.
4. Per casi particolari motivati da difesa fitosanitaria, difesa da incendi boschivi, tutela idrogeologica o recupero a seguito di danni causati da rilevanti avversità meteoriche o da incendi, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al presente articolo.
Art. 22
- Tagli di utilizzazione dei cedui semplici
1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno sessanta matricine ad ettaro.
2. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno è ammessa una densità minima di trenta matricine per ettaro. (19)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 11.

3. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non è richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 2, tutte le eventuali matricine delle specie di cui al comma 4 , (20)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 11.

fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.
4. Per il rilascio delle matricine si osservano le seguenti regole:
a) le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, faggio, castagno e, se di conformazione e sviluppo idoneo, fra le latifoglie di cui all' articolo 12 ; per le specie quercine sono privilegiate le piante di farnia, rovere e sughera;
b) almeno per il 50 per cento del numero minimo indicato nel presente regolamento, sono scelte tra le matricine di migliore sviluppo e conformazione rilasciate ai tagli precedenti, (89)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 17.

fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie;
c) le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densità minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste, alle altre specie arboree od arborescenti costituenti il soprassuolo;
d) le matricine devono essere uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio compatibilmente con la presenza di soggetti idonei (90)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 17.

; una diversa distribuzione può essere autorizzata dall'ente competente.
Art. 23
- Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo
1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno trenta matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalità indicate all' articolo 22 , comma 4.
2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata, purché abbiano raggiunto l'età del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio colturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperenti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno.
3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all' articolo 21
Art. 24
- Taglio dei boschi cedui composti e intensamente (21)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 12.

matricinati
1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno centocinquanta per ettaro.
2. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici e almeno settantacinque delle matricine rilasciate devono essere di classe di età uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di età esistenti.
2bis. Nei cedui intensamente matricinati la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno cento per ettaro, scelte con i criteri indicati all’articolo 22, comma 4 per i cedui semplici. (22)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 12.

Art. 25
- Taglio dei boschi cedui invecchiati
1. Il taglio dei boschi cedui invecchiati che abbiano superato l'età di 36 anni è soggetto ad autorizzazione, con esclusione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici di età fino a 50 anni, puri o misti a prevalenza di castagno, carpino nero o robinia, e dei tagli di avviamento ad alto fusto eseguibili previa dichiarazione e con le norme tecniche di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 28
2. I boschi cedui che abbiano superato l'età di 50 anni sono soggetti all'avviamento all'alto fusto. E' tuttavia ammesso, previa autorizzazione, il taglio di ceduazione quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione (23)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 13.

non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, ed in particolare quando:
a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di carpino nero, castagno, robinia, ontano, salice o nocciolo;
b) si tratta di boschi misti di specie quercine, carpino nero e/o castagno o di forteti in cui le specie quercine rappresentano meno del 50 per cento del soprassuolo;
c) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto e, in particolare, nei seguenti casi:
1) quando le condizioni di scarso sviluppo del soprassuolo testimoniano la scarsa fertilità della stazione o la presenza di fattori stazionali limitanti;
2) quando il ceduo appare la forma di governo più idonea a garantire la stabilità idrogeologica;
3) quando sono evidenti danni da gelicidio.
2 bis. Nei cedui trattati a sterzo invecchiati il taglio di ceduazione è inoltre possibile solo con il medesimo trattamento e a condizione che sulle ceppaie siano distinguibili polloni di almeno due classi di età in buono stato vegetativo. (24)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 13.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma stesso, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.
Art. 26
- Taglio dei boschi cedui coniferati
1. I boschi cedui coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatte salve le seguenti norme tecniche relative alle piante di conifere:
a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine;
b) le piante di conifere isolate devono essere rilasciate, fatti salvi:
1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati;
2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie;
3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso comune;
4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all' articolo 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro;
5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali è consentito il taglio delle piante isolate; (91)

Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 18.

c) nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti;
e) in tutti i casi previsti alla lettera b) (93)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 18.

deve essere curata la sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso il rilascio di idonei polloni o matricine di latifoglie o, in alternativa, attraverso la rinnovazione di conifere, con preferenza per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso comune.
2. Il taglio delle conifere deve essere attuato contemporaneamente a quello del ceduo.
3. Interventi sulle piante di conifere a carattere più intensivo rispetto ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle conifere stesse con latifoglie, sono soggetti ad autorizzazione.
3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità. (94)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 18.

Art. 27
- Tagli di diradamento nei boschi cedui
1. E' soggetto a dichiarazione un taglio di diradamento nei boschi cedui a densità colma di età inferiore a 36 anni, attuato secondo le seguenti norme tecniche:
a) i polloni oggetto di taglio devono essere quelli di minor sviluppo o peggiore conformazione;
b) non può essere tagliato un numero di polloni superiore al 50 per cento dei polloni esistenti.
2. Ulteriori tagli di diradamento o interventi effettuati con intensità maggiore o con modalità diverse di quelle indicate al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione.
2 bis. Al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi sono altresì soggetti ad autorizzazione i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto. (95)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 19.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 2 bis può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità nonché l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari. (96)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 19.

Art. 28
- Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui
1. In tutti i boschi cedui che abbiano superato l'età del turno minimo è soggetto a dichiarazione il taglio di avviamento ad alto fusto attuato secondo le seguenti norme tecniche:
a) non può essere tagliato un numero di matricine superiori ad un terzo di quelle esistenti con priorità per i soggetti deperenti;
b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone;
c) per le eventuali piante di conifere valgono le disposizioni di cui all' articolo 26
2. L'adozione di norme tecniche diverse da quelle indicate nel comma 1 è soggetta ad autorizzazione, che può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento atte ad assicurare lo sviluppo successivo della fustaia.
3. Nei cedui, in particolare in quelli di castagno, in scadenti condizioni fitosanitarie può essere vietato il taglio di avviamento ad alto fusto o possono essere prescritti interventi di ricostituzione o rinfoltimento. Il taglio di avviamento ad alto fusto può essere altresì vietato nei cedui posti su terreni in forte pendenza, ove siano temibili alte percentuali di sradicamento delle piante di alto fusto.

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.