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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Titolo II
- TUTELA DELL'AREA FORESTALE
Capo I
- DISCIPLINA GENERALE
Art. 6
- Domanda di autorizzazione e dichiarazione (173)

Vedi d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 64.

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

1 bis. Le procedure e la modulistica di cui all'articolo 40 della l.r. 39/00 sono finalizzate all'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo. A tal fine la Giunta regionale indica le necessarie norme tecniche per l'utilizzo del SIGAF. Il SIGAF fa parte ed è conforme alle disposizioni del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). (2)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 1.

2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, salvo quanto previsto dal comma 5, sono presentate dai seguenti soggetti:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;
c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all’ente competente prima dell’accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante. (67)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli:
a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
c) i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un’estensione superiore a 1 ettaro. (68)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

4. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, nonché di perizie asseverate o giurate, (69)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
5. Le domande di autorizzazione di cui al capo IV del presente titolo relativo alla prevenzione degli incendi boschivi sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione autorizzata agli enti competenti ai sensi della legge forestale. (70)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

Art. 7
1. Le autorizzazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono rilasciate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per le autorizzazioni nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all' art i colo 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo Sito esterno13 della l. 394/1991 .
2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.
3. Le dichiarazioni previste dai capi II e III del presente titolo sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
3 bis. Le comunicazioni di cui al presente titolo devono pervenire all’ente competente prima dell’inizio dei lavori. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 2.

3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’ente competente. (71)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 5.

4. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate, senza oneri istruttori a carico del richiedente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 2.

5. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.
Art. 8
- Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi (173)

Vedi d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 64.

1. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i due anni silvani successivi. Per anno silvano si intende il periodo dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno seguente. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.
2. Le dichiarazioni di taglio boschivo, hanno validità per l'anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per quello successivo.
2 bis. Il titolare dell’autorizzazione o della dichiarazione comunica all’ente competente le superfici che sono state oggetto d’intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana. La suddetta comunicazione può essere inviata anche in tutti gli altri casi previsti ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati). L’ente registra la comunicazione nel SIGAF. (5)

Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 6.

2 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 3.

Art. 8 bis
1. L’iscrizione nell’elenco delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
d) essere in possesso del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa presenta domanda all’ente sul cui territorio ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall’ente competente al momento della presentazione della domanda di iscrizione e non comporta oneri amministrativi a carico dell’impresa. Alla domanda è allegato l’elenco del personale di cui al comma 1, lettera d) e nella stessa sono indicate le seguenti informazioni:
a) i tagli boschivi effettuati dalla ditta negli ultimi cinque anni specificando la localizzazione catastale dell’intervento, la superficie dell’intervento, la forma di governo, il trattamento del bosco e la tipologia di taglio, nonché la quantità e la tipologia di assortimenti legnosi ottenuti;
b) le macchine, le attrezzature e gli animali da soma nella disponibilità dell’impresa;
c) l’eventuale attuazione di percorsi formativi/addestrativi tecnico operativi inerenti l’attività selvicolturale e di sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o possesso di attestati di qualificazione professionale o di certificazione delle competenze;
d) le eventuali sanzioni amministrative contestate e le condanne penali pendenti e passate in giudicato negli ultimi cinque anni a carico dell’impresa o dei suoi rappresentanti legali per violazioni della legge forestale o della disciplina in materia di lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) ogni altro dato ritenuto qualificante per l’impresa stessa.
3. L’ente competente iscrive l’impresa nell’elenco e riporta, con riferimento a ciascuna impresa iscritta, le informazioni di cui al comma 2, lettere a) b) c) ed e). L’eventuale mancata comunicazione delle informazioni è espressamente evidenziata nell’elenco.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all’elenco trasmettono agli enti competenti una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ed un aggiornamento delle informazioni di cui al comma 2.
5. Prima dell’accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda l’impresa deve aggiornare l’elenco degli operatori del comma 2.
6. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 si applica la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
7. Nel caso in cui l’ente verifichi che le informazioni comunicate ai sensi del comma 2 non sono veritiere procede alla sospensione dell’impresa dall’elenco per un periodo da due a sei mesi.
8. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 l’ente competente comunica il provvedimento all’impresa interessata e provvede alla registrazione sul SIGAF della sospensione o cancellazione.
9. A seguito della sospensione o cancellazione dall’elenco la ditta è tenuta all’immediata sospensione di tutti i lavori per i quali sia necessaria l’iscrizione, dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione o dichiarazione.
10. Nel caso in cui l’accertamento delle condizioni indicate al comma 6 e al comma 7 sia fatto da un ente diverso da quello indicato al comma 8 l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ente competente.
Art. 8 ter
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale il personale presente nella superficie oggetto di taglio e nelle superfici destinate alle opere connesse di cui al presente regolamento, deve essere munito di tesserino di identificazione ed esibirlo insieme a un documento d’identità in corso di validità a richiesta del personale dell’ente competente e degli altri organi di controllo.
2. La domanda per il rilascio del tesserino di identificazione è presentata dal legale rappresentante dell’impresa e attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente.
3. La domanda, con allegata la dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui al comma 2 contiene l’ elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti dell’interessato.
4. La domanda è presentata all’ente dove ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana.
5. L’ente competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, registra la domanda sul SIGAF e consegna all’impresa i tesserini di riconoscimento precompilati sul SIGAF e contenenti nome, cognome, numero progressivo e nome della ditta.
6. L’impresa comunica la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti muniti di tesserino di identificazione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione e provvede a riconsegnare il tesserino all’ente competente.
Art. 8 quater
Contenuti, modalità e criteri per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco (174)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 1.

1. Per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunità del bosco, gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adottano un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a individuare i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro terreni in forma associata.
2. I soggetti interessati all’inserimento di terreni nella sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco devono essere proprietari o possessori degli stessi. I terreni per i quali viene richiesto l’inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell’articolo 3 della legge forestale.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale, a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna pubblicità attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed effettiva conoscibilità dei terreni e promuovono forme d’incontro tra i proprietari dei terreni iscritti, le ditte boschive e in particolare i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1 della legge forestale interessati alla gestione attiva del bosco mediante la costituzione della comunità del bosco.
4. La costituzione della comunità del bosco da parte dei soggetti di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre forme associative.
5. Le ditte boschive che partecipano alla costituzione della comunità del bosco costituite nelle forme di cui al comma 4 devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge forestale e sono registrate nella sezione dedicata alle ditte boschive che operano nell’ambito della comunità del bosco.
Capo II
- DISCIPLINA DEI TAGLI BOSCHIVI
Sezione I
- NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI
Art. 9
- Ambito di applicazione
1. La disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonché le disposizioni relative alla rinnovazione, alla sostituzione di specie ed alla conversione dei boschi, in quanto strettamente connesse ai tagli boschivi stessi.
2. La disciplina di cui al presente capo si applica a tutti i tagli boschivi, con esclusione di quelli volti all'esecuzione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale.
Art. 10
- Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi
1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, è subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede la presentazione di dichiarazione e i casi di cui al comma 13.
2. I tagli boschivi devono essere eseguiti secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento e secondo quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi, prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione o indicate nei piani di gestione o di taglio approvati e in corso di validità.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati.
4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformità all'articolo 30, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validità, per i quali è richiesta la dichiarazione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere o da rilasciare o di aree di saggio dimostrative in numero e superficie proporzionali all’estensione della tagliata e all’eterogeneità del soprassuolo. (74)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

6. Al di fuori dei tagli previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all' articolo 37 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.
7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione.
7 bis. I tagli per la valorizzazione di singole piante arboree sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell’articolo 12 bis. (75)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

8. Ai sensi dell' articolo 48 , comma 5 della legge forestale e dell' articolo 64, comma 6 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), a decorrere dal 1 gennaio 2005, l'attuazione di tagli boschivi in corpi aziendali che comprendono boschi di superficie accorpata superiore a 100 ettari è condizionata dall'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformità all' articolo 44 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpati che sono nella disponibilità della stessa persona fisica o giuridica. L'accorpamento dei terreni boscati non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione, l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate può essere autorizzata per la durata massima di un anno silvano. Per aziende che raggiungono il limite dei 100 ettari boscati accorpati dopo il 1 gennaio 2005, l'obbligo di cui all' articolo 48 , comma 5 della legge forestale decorre dall'anno silvano successivo al raggiungimento del limite stesso.
9 bis. L’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 5 della legge forestale, per i tagli effettuati su una superficie complessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio, è calcolata con riferimento a gruppi di cinque anni silvani a partire dal 1° settembre 2010. (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validità, è soggetta a dichiarazione. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in cui viene presentata e per quello successivo. La dichiarazione è presentata all’ente nel cui territorio ricade il taglio boschivo. I tagli sono eseguiti in conformità a quanto previsto e autorizzato dal piano. L'ente competente può dettare prescrizioni integrative qualora dopo l'approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazione delle condizioni dei luoghi. (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

11. Per motivi di ricerca e sperimentazione possono essere autorizzati interventi in deroga alle norme tecniche previste dal presente titolo, previo parere tecnico del settore della Giunta regionale competente per materia. (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

12. Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco , (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.
12 bis. L’area di cantiere comprende le aree in cui sono autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco nonché tutte le opere connesse di cui alla sezione VI del presente capo, utilizzate per l’esecuzione dei lavori stessi. (77)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

13. Sono liberamente esercitabili dal proprietario o dal possessore della superficie boscata, (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

purché non comportino riduzione di superficie boscata e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano, (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

i seguenti interventi:
a) il taglio delle piante secche, divelte o stroncate;
b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto dall' articolo 21 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 22 , 23 , 24 e 26 ;
c) il taglio di avviamento all'alto fusto nei cedui, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive di cui agli articoli 12 , 13 , 14 , 15 e 28 ;
d) il taglio di diradamento, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 12 , 13 , 14 , 15 , 27 e 30 .
14. I limiti di superficie di cui al comma 13 sono considerati, in ambito comunale, per ogni proprietà e per anno silvano.
15. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.
16. Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia, durante tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone o cose evitando, in particolare, di rilasciare piante pericolanti o instabili.
Art. 11
- Epoca del taglio
1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno:
a) i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie;
b) il taglio dei cedui di faggio trattati a sterzo;
c) i diradamenti nei boschi cedui;
d) le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto;
e) i tagli di riceppatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;
f) le potature nonché i tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza.
2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può essere effettuato nei seguenti periodi:
a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle Province di Grosseto e Livorno;
b) dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle Province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province;
c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;
d) dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati.
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, in relazione all` andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di quindici giorni anche limitatamente al solo periodo di esbosco di cui all'articolo 14, comma 6 o per le fasce altimetriche di cui al comma 2. (8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 5.

4. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, l'ente di cui al comma 3 può disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto.
Art. 12
- Tutela della biodiversità
1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie, quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri:
Acer sp.pl. aceri
Cercis siliquastrum L.di Giuda albero di Giuda
Fraxinus excelsior L.maggiore frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo frassino ossifillo
Laburnum anagyroides Medicuslo maggiociondolo
Malus sp.pl. melastri
Prunus avium L. ciliegio
Pyrus sp.pl. perastri
Quercus suber L sughera
Sorbus sp.pl sorbi
Tilia sp.pl. tigli
Ulmus sp.pl. olmi
e, senza limitazione di diametro:
Ilex aquifolium L. agrifoglio
Taxus baccata L. tasso
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1 può essere integrato dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, (78)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 10.

in relazione a motivate esigenze di tutela delle specie sporadiche caratteristiche di particolari habitat vegetazionali.
3. In occasione dei tagli boschivi è consentito il dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie.
4. In occasione dei tagli boschivi è consentito il taglio delle piante di cui al comma 1 per scadenti condizioni fitosanitarie o per raggiunta maturità, previa verifica della presenza di rinnovazione; con specifica autorizzazione è ammesso il taglio delle piante di cui al comma 1 per necessità di stabilità idrogeologica o per altre motivazioni particolari valutabili dall'ente competente.
5. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 siano presenti con densità di venti o più piante ad ettaro per singola specie, le stesse sono trattate con le modalità previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti.
6. In tutti i tagli di superficie uguale o superiore ad un ettaro, deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di bosco tagliato. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio.
7. L'ente competente può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 6 in casi particolari e su motivata richiesta.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all' articolo 33 , ai tagli a raso delle fustaie di cui all' articolo 37 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV.
Art. 12 bis
- Tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree (79)

Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 11.

1. Ai fini della tutela e valorizzazione di singole piante arboree si definiscono piante obiettivo quelle che vengono individuate e favorite nei rapporti rispetto alle piante concorrenti.
2. Le piante obiettivo sono scelte tra quelle più vigorose e meglio conformate delle specie da valorizzare.
3. Gli interventi per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo vengono effettuati a carico dei soggetti la cui proiezione della chioma è distante meno di 3 metri dalla proiezione della chioma delle piante obiettivo.
4. Le norme tecniche per l’esecuzione dei tagli a favore delle piante obiettivo integrano quelle riportate alle sezioni II e III del presente capo. In caso di prelievi superiori a quelli ivi previsti i tagli di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione e ad eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale per vincolare la destinazione del soprassuolo fino al termine del ciclo produttivo.
5. L’autorizzazione di cui al comma 4 può essere acquisita per silenzio assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
b) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d’intervento;
c) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell’intervento;
d) i criteri d’identificazione delle piante obiettivo;
e) le tecniche idonee a garantire il migliore sviluppo delle piante obiettivo e del restante soprassuolo senza comprometterne la stabilità;
f) il piano dei tagli riferito alle piante obiettivo e al restante soprassuolo;
g) le modalità d’esbosco.
6. Tra un taglio e il successivo per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni. Gli interventi a carico del restante soprassuolo mantengono la loro naturale scadenza e devono essere effettuati in coincidenza dei tagli di cui al presente articolo.
Art. 13
- Modalità di esecuzione del taglio
1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.
2. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti, fatti salvi i seguenti casi:
a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;
c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.
3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
c bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree di cui all’articolo 12 bis. (80)

Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 12.

4. Nei boschi cedui è vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio.
5. Nei boschi cedui il taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia.
6. Nei boschi cedui il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni.
6 bis. Nel caso in cui il taglio venga effettuato con l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici devono essere preventivamente segnalate, in modo che siano facilmente visibili dall'operatore del mezzo, le piante da abbattere o quelle da rilasciare. (9)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 6.

7. Diverse modalità di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze colturali, di conservazione o creazione di habitat per la fauna.
Art. 14
- Allestimento ed esbosco dei prodotti
1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.
2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla più vicina strada, pista, condotta o canale mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che attraversi tali aree, il caso di tagli eseguiti col metodo dei tagli successivi e specifiche prescrizioni che siano dettate in sede di autorizzazione.
3. Al termine di ogni anno silvano o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque.
4. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino di cui all' articolo 46
5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante da seme e ai polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.
6. Nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all' articolo 11 , comma 2, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate, od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione. Entro la scadenza del titolo autorizzativo (81)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 13.

l'esbosco può avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purché non vengano danneggiati significativamente (11)

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 7.

i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco, anche temporanee, deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze.
7. Nei casi di cui all' articolo 11 , comma 1, le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno silvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive previste negli atti autorizzativi dell'ente (10)

Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 7.

competente per motivi di prevenzione fitosanitaria o dagli incendi boschivi.
7 bis. L’Ente competente al fine di evitare danni significativi al bosco e alla viabilità, può sospendere le operazioni di cui al presente articolo o prorogare i termini di cui al comma 6 e al comma 7 in relazione alle condizioni climatiche e allo stato di percorribilità della viabilità e dei terreni. (82)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 13.

Art. 15
- Ramaglie e altri residui di lavorazione
1. Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che:
a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad 1 metro;
b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco;
c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;
d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;
e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.
2. La sramatura e le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate:
a) entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione, nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all' articolo 11 , comma 2;
b) entro sessanta giorni dalla data di esecuzione del taglio, nei casi di cui all' articolo 11 , comma 1.
3. In aree particolarmente soggette al rischio d'incendi boschivi gli enti competenti ai sensi della legge forestale (83)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 14.

con specifico atto motivato, possono prevedere modalità e termini di rilascio della ramaglia e degli altri residui delle lavorazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto.
5. Ai sensi dell' articolo 60 , comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.
Art. 16
- Potatura
1. La potatura delle piante è liberamente esercitabile purché effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. In particolare, sulle piante di conifere la potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia e può essere effettuata non oltre la metà inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per:
a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura è ammessa fino ad un'altezza massima di 3 metri;
b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura può essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.
2. Non è soggetta alle disposizioni tecniche di cui al comma 1 la potatura effettuata per:
a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura;
b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;
c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformità ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.
3. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.
Art. 17
- Conversione del bosco e sostituzione di specie
1. E' vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d'alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.
2. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.
3. L'ente competente può autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni:
a) motivi di salvaguardia idrogeologica e di stabilità dei versanti;
b) riconversione dei castagneti da frutto degradati e attaccati da fitopatie;
c) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico del servizio fitosanitario regionale; (84)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 15.

d) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere del settore della Giunta regionale competente per materia. (85)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 15.

3 bis. L'ente competente può autorizzare la ceduazione dei boschi di neoformazione di età prevalente inferiore a cinquanta anni, e delle fustaie su ceduo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) (86)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 15.

quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al governo all' alto fusto e, in particolare, nei casi di cui all’ articolo 25, comma 2. (12)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 8.

4. Le sostituzioni di specie diverse da quelle di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata in particolare per interventi volti a favorire l'introduzione di latifoglie autoctone nei boschi puri o a prevalenza di conifere. In tali casi possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai turni minimi di maturità.
6. E' liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere, purché il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della legge forestale.
7. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie o di rinfoltimento può essere autorizzato dall'ente competente l'impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi.
8. Ai fini delle sostituzioni di specie di cui al presente articolo l'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
Art. 18
- Carbonizzazione e altre attività nei boschi
1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno.
2. E' liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonili esistenti effettuata attraverso:
a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente;
b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate.
3. L'esercizio dell'attività di carbonizzazione è disciplinato dalle norme di cui al capo IV del presente titolo.
4. La resinazione e ogni altra attività che può arrecare danno alle piante forestali è soggetta ad autorizzazione. Con il rilascio dell'autorizzazione l'ente competente prescrive le norme tecniche d'esecuzione dell'intervento.
Sezione II
- BOSCHI CEDUI
Art. 19
- Ambito di applicazione delle norme e definizioni
1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all' articolo 29. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine gamica (87)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 16.

, devono considerarsi cedui per destinazione. Sono altresì soggetti alle norme relative ai boschi cedui gli imboschimenti che risultino espressamente realizzati con destinazione a cedui in base ad atti autorizzativi dell'ente competente, purché il taglio di ceduazione avvenga non oltre cinquanta anni dalla realizzazione dell’imboschimento stesso. (13)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano:
a) "matricine e allievi" tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonché i polloni affrancati, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbo no considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si distinguono, sempre ai fini delle presenti norme:
1) "matricine": le piante da seme e i polloni rilasciati al precedente taglio, che presentano pertanto età superiore di uno o più turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo;
2) "allievi": le piante da seme e i polloni affrancati sviluppatisi dopo l'ultimo taglio che presentano età uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo;
b) "boschi cedui composti" (14)

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso abbiano più di quaranta matricine ad ettaro rilasciate ai tagli precedenti l'ultimo e (13)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento d ella superficie;
b bis) “boschi intensamente matricinati”quelli che pur raggiungendo il valore di 220, calcolato con i criteri di cui al punto b), hanno una dotazione inferiore a quaranta matricine rilasciate ai tagli precedenti all'ultimo, fermo restando che, in ogni caso, l`area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento della superficie; (15)

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 9.

c) "boschi cedui semplici" quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati;
d) "boschi cedui invecchiati" i cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni. Nel caso dei cedui trattati a sterzo si considera l’età dei polloni di maggiore sviluppo; (88)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 16.

e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento;
f) "boschi cedui misti a prevalenza di una o più specie" quelli in cui una o più specie rappresentano almeno il 70 per cento delle specie forestali arboree, escluse le conifere;
g) "boschi cedui a sterzo" quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diverse classi di età;
h) "boschi cedui coniferati" quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all' articolo 29.
Art. 20
- Estensione delle tagliate
1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari.
2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall' articolo 25 , dall' articolo 26 , comma 3, dall' articolo 27 , comma 2 e dall' articolo 28 , comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari.
3. Le tagliate di estensione superiore a 5 ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, i tagli di diradamento dei cedui e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa e localizzate nell'ambito territoriale dell'ente competente (16)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 10.

che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
8. Per l'interruzione della contiguità possono altresì, in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprietà, e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle previste al comma 6 ; (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 10.

a tal fine può essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20 per cento della superficie massima ammissibile.
Art. 21
- Turni
1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:
a) 8 anni per castagno, robinia, ontano, salice, nocciolo, pioppo;
b) 24 anni per il faggio;
c) 18 anni per le specie quercine, per i carpini o per le altre specie.
2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:
a) 8 anni per i cedui misti con prevalenza di castagno, robinia, salice, ontano, nocciolo, pioppo;
b) 24 anni per i cedui misti con prevalenza di faggio;
c) 18 anni per il forteto e per gli altri cedui misti.
3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'età di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle altre specie.
4. Per casi particolari motivati da difesa fitosanitaria, difesa da incendi boschivi, tutela idrogeologica o recupero a seguito di danni causati da rilevanti avversità meteoriche o da incendi, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al presente articolo.
Art. 22
- Tagli di utilizzazione dei cedui semplici
1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno sessanta matricine ad ettaro.
2. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno è ammessa una densità minima di trenta matricine per ettaro. (19)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 11.

3. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non è richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 2, tutte le eventuali matricine delle specie di cui al comma 4 , (20)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 11.

fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.
4. Per il rilascio delle matricine si osservano le seguenti regole:
a) le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, faggio, castagno e, se di conformazione e sviluppo idoneo, fra le latifoglie di cui all' articolo 12 ; per le specie quercine sono privilegiate le piante di farnia, rovere e sughera;
b) almeno per il 50 per cento del numero minimo indicato nel presente regolamento, sono scelte tra le matricine di migliore sviluppo e conformazione rilasciate ai tagli precedenti, (89)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 17.

fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie;
c) le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densità minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste, alle altre specie arboree od arborescenti costituenti il soprassuolo;
d) le matricine devono essere uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio compatibilmente con la presenza di soggetti idonei (90)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 17.

; una diversa distribuzione può essere autorizzata dall'ente competente.
Art. 23
- Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo
1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno trenta matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalità indicate all' articolo 22 , comma 4.
2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata, purché abbiano raggiunto l'età del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio colturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperenti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno.
3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all' articolo 21
Art. 24
- Taglio dei boschi cedui composti e intensamente (21)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 12.

matricinati
1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno centocinquanta per ettaro.
2. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici e almeno settantacinque delle matricine rilasciate devono essere di classe di età uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di età esistenti.
2bis. Nei cedui intensamente matricinati la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno cento per ettaro, scelte con i criteri indicati all’articolo 22, comma 4 per i cedui semplici. (22)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 12.

Art. 25
- Taglio dei boschi cedui invecchiati
1. Il taglio dei boschi cedui invecchiati che abbiano superato l'età di 36 anni è soggetto ad autorizzazione, con esclusione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici di età fino a 50 anni, puri o misti a prevalenza di castagno, carpino nero o robinia, e dei tagli di avviamento ad alto fusto eseguibili previa dichiarazione e con le norme tecniche di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 28
2. I boschi cedui che abbiano superato l'età di 50 anni sono soggetti all'avviamento all'alto fusto. E' tuttavia ammesso, previa autorizzazione, il taglio di ceduazione quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione (23)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 13.

non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, ed in particolare quando:
a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di carpino nero, castagno, robinia, ontano, salice o nocciolo;
b) si tratta di boschi misti di specie quercine, carpino nero e/o castagno o di forteti in cui le specie quercine rappresentano meno del 50 per cento del soprassuolo;
c) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto e, in particolare, nei seguenti casi:
1) quando le condizioni di scarso sviluppo del soprassuolo testimoniano la scarsa fertilità della stazione o la presenza di fattori stazionali limitanti;
2) quando il ceduo appare la forma di governo più idonea a garantire la stabilità idrogeologica;
3) quando sono evidenti danni da gelicidio.
2 bis. Nei cedui trattati a sterzo invecchiati il taglio di ceduazione è inoltre possibile solo con il medesimo trattamento e a condizione che sulle ceppaie siano distinguibili polloni di almeno due classi di età in buono stato vegetativo. (24)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 13.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma stesso, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.
Art. 26
- Taglio dei boschi cedui coniferati
1. I boschi cedui coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatte salve le seguenti norme tecniche relative alle piante di conifere:
a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine;
b) le piante di conifere isolate devono essere rilasciate, fatti salvi:
1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati;
2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie;
3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso comune;
4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all' articolo 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro;
5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali è consentito il taglio delle piante isolate; (91)

Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 18.

c) nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti;
e) in tutti i casi previsti alla lettera b) (93)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 18.

deve essere curata la sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso il rilascio di idonei polloni o matricine di latifoglie o, in alternativa, attraverso la rinnovazione di conifere, con preferenza per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso comune.
2. Il taglio delle conifere deve essere attuato contemporaneamente a quello del ceduo.
3. Interventi sulle piante di conifere a carattere più intensivo rispetto ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle conifere stesse con latifoglie, sono soggetti ad autorizzazione.
3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità. (94)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 18.

Art. 27
- Tagli di diradamento nei boschi cedui
1. E' soggetto a dichiarazione un taglio di diradamento nei boschi cedui a densità colma di età inferiore a 36 anni, attuato secondo le seguenti norme tecniche:
a) i polloni oggetto di taglio devono essere quelli di minor sviluppo o peggiore conformazione;
b) non può essere tagliato un numero di polloni superiore al 50 per cento dei polloni esistenti.
2. Ulteriori tagli di diradamento o interventi effettuati con intensità maggiore o con modalità diverse di quelle indicate al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione.
2 bis. Al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi sono altresì soggetti ad autorizzazione i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto. (95)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 19.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 2 bis può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità nonché l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari. (96)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 19.

Art. 28
- Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui
1. In tutti i boschi cedui che abbiano superato l'età del turno minimo è soggetto a dichiarazione il taglio di avviamento ad alto fusto attuato secondo le seguenti norme tecniche:
a) non può essere tagliato un numero di matricine superiori ad un terzo di quelle esistenti con priorità per i soggetti deperenti;
b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone;
c) per le eventuali piante di conifere valgono le disposizioni di cui all' articolo 26
2. L'adozione di norme tecniche diverse da quelle indicate nel comma 1 è soggetta ad autorizzazione, che può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento atte ad assicurare lo sviluppo successivo della fustaia.
3. Nei cedui, in particolare in quelli di castagno, in scadenti condizioni fitosanitarie può essere vietato il taglio di avviamento ad alto fusto o possono essere prescritti interventi di ricostituzione o rinfoltimento. Il taglio di avviamento ad alto fusto può essere altresì vietato nei cedui posti su terreni in forte pendenza, ove siano temibili alte percentuali di sradicamento delle piante di alto fusto.
Sezione III
- FUSTAIE
Art. 29
- Norme generali
1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi:
a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree, con esclusione dei castagneti da frutto e delle sugherete, dei boschi puri o a prevalenza di robinia e delle aree assimilate di cui all' articolo 3, comma 4 della legge forestale e degli imboschimenti di cui all'articolo 19, comma 1. (25)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 14.

b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originate da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;
c) le fustaie su ceduo, cioè i boschi in cui le chiome delle matricine rilasciate al taglio precedente sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti, hanno un'area di insidenza superiore al 70 per cento;
d) i boschi cedui di età superiore a 50 anni, fatti salvi i casi di cui all' articolo 25 , comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:
a) "boschi coetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante della stessa età; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioè quelli che, pur costituiti da piante di diversa età, hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei;
b) "boschi disetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare non classificabili come coetanei o coetaneiformi;
c) "boschi puri" di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento della copertura;
d) "boschi a prevalenza di una o più specie", quelli in cui dette specie determinano almeno il 70 per cento della copertura.
3. Nel caso in cui a seguito dell'esecuzione di tagli di utilizzazione delle fustaie si abbia rinnovazione prevalentemente agamica a partire dalle ceppaie dei soggetti utilizzati, deve comunque essere assicurata la costituzione di un soprassuolo di alto fusto anche mediante la selezione e l'allevamento dei migliori soggetti di origine agamica.
Art. 30
- Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee
1. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densità colma attuati nei limiti ed in conformità alle norme tecniche di cui al presente articolo.
2. Sono soggetti ad autorizzazione:
a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensità maggiore o con modalità diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purché siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità;
b) i diradamenti nelle fustaie a densità non colma;
c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a più del 25 per cento di latifoglie, nonché nelle fustaie di faggio miste a più del 25 per cento di conifere.
c bis) i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi. (97)

Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 20.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità e l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari. (98)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 20.

4. E' consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densità colma di età inferiore a 15 anni purché non venga asportato più di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.
5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di età uguale o superiore a 15 anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.
6. E' consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione:
a) di un massimo del 40 per cento delle piante vive presenti per le fustaie di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso;
b) di un massimo del 30 per cento delle piante vive presenti per le fustaie delle altre specie.
7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75 per cento, quanto più possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutte le fustaie le piante presenti sui margini del bosco possono essere tagliate entro la percentuale massima del 25 per cento.
8. Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a densità colma di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso che non hanno superato l'età di venti anni (99)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 20.

, che derivano da rimboschimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo, in alternativa:
a) l'eliminazione di una fila su tre;
b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25 per cento delle piante residue.
9. Limitatamente al primo taglio di diradamento nelle fustaie a densità colma di pini di tutte le specie, con esclusione del pino domestico, che non hanno superato l'età di 30 anni, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico a strisce purché:
a) il taglio interessi una striscia di larghezza inferiore a 4 metri;
b) la distanza tra le strisce tagliate e tra queste e il confine del bosco sia mediamente superiore a 20 metri;
c) il diradamento dal basso eventualmente effettuato sulle strisce residue asporti al massimo il 25 per cento delle piante residue.
10. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90 per cento della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo. In tale caso possono altresì essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. E' consentito il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie.
Art. 31
- Turni delle fustaie coetanee
1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:
a) 20 anni per le fustaie di ontano, salice o pioppo;
b) 40 anni per le fustaie di duglasia, pino marittimo, d'Aleppo, nero, laricio, insigne, strobo, excelso;
c) 50 anni per le fustaie di castagno;
d) 50 anni per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi esotici;
e) 60 anni per le fustaie di aceri, frassini e carpini;
f) 70 anni per le fustaie di abete bianco o rosso;
g) 70 anni per le fustaie di pino silvestre;
h) 70 anni per le fustaie di cedro;
i) 80 anni per le fustaie di pino domestico e di cipresso comune;
j) 80 anni per le fustaie di cerro;
k) 90 anni per le fustaie di altre querce e di faggio.
2. Nelle fustaie transitorie, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione.
3. Per le specie non indicate al comma 1 e per le formazioni miste il turno è fissato caso per caso in sede di autorizzazione.
4. Per casi particolari, motivati da scarso sviluppo vegetativo, inidoneità della specie alle condizioni stazionali, tradizioni commerciali locali, difesa fitosanitaria, difesa dagli incendi boschivi, tutela idrogeologica o da danni causati da rilevanti avversità meteoriche, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al comma 1.
Art. 32
- Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi
1. Nelle fustaie coetanee è adottato, salvo diversa indicazione in sede di autorizzazione, il trattamento a tagli successivi, al fine di garantire la graduale sostituzione del soprassuolo maturo con la rinnovazione.
2. Il taglio di sementazione può essere eseguito al raggiungimento dell'età media fissata dal turno minimo. Tale taglio è attuato con criteri selettivi, rilasciando i migliori soggetti per sviluppo della chioma e portamento, e con intensità stabilita in riferimento alle specie presenti e alle caratteristiche del soprassuolo.
3. Nei soprassuoli eccessivamente densi per la mancata attuazione di diradamenti nelle fasi giovanili, il taglio di sementazione è preceduto da un taglio di preparazione o di diradamento atto a favorire il migliore sviluppo delle chiome dei soggetti tra cui devono essere reclutate le piante portaseme con il successivo taglio di sementazione. Tale taglio è assimilato agli altri tagli di diradamento e può essere effettuato anche prima dell'età del turno minimo.
4. Il periodo di rinnovazione, cioé il periodo intercorrente tra il primo taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombero, è fissato a seconda della composizione del soprassuolo e dell’andamento della rinnovazione. In tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l’ulteriore insediamento della rinnovazione. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 15.

5. Nei casi in cui sia prevedibile uno scarso insediamento della rinnovazione naturale l'utilizzazione a tagli successivi deve essere attuata preferibilmente secondo le tecniche a strisce o a gruppi o ad orli, a partire dalle aree ove si sia già insediata rinnovazione, o ove sussistano le condizioni più idonee al suo insediamento.
6. In ogni caso, quando a seguito del taglio di sementazione e del successivo primo taglio secondario la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.
7. In tutti i casi il taglio di sgombero può essere attuato solo quando la rinnovazione è stabilmente insediata e sufficientemente sviluppata.
8. Quando, a seguito del taglio di sgombero, si siano determinati danni alla rinnovazione sottostante, si deve procedere al rimboschimento delle buche o strisce createsi.
9. L'esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (100)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 21.

non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Art. 33
- Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce
1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale è ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo.
2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad 1 ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall' articolo 20 , comma 8.
3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali. (101)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 22.

Art. 34
- Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo.
1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilità fisica e biologica del soprassuolo.
2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno dieci anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante:
a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperenti;
b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperenti.
3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali. (103)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 23.

Art. 35
- Trattamento delle fustaie disetanee
1. Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari è ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a dieci anni.
2. Il taglio deve regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle varie classi diametriche senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta salva la riduzione della componente di conifere quando ciò sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie.
3. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densità del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire.
4. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.
5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (104)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 24.

non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Art. 36
- Trattamento delle fustaie su ceduo
1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperenti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonché per rendere uniforme la densità della componente di alto fusto.
2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, può essere autorizzata la ceduazione dei polloni che abbiano età compresa tra quella del turno minimo e 36 anni. Oltre la suddetta età è, di norma, autorizzabile la ceduazione dei polloni di castagno e di carpino nero mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie.
3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (105)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 25.

non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Art. 37
- Tagli a raso di fustaie
1. Ai sensi del presente regolamento per taglio a raso di fustaia si intende un intervento che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente e che non rientra nelle tipologie di cui all' articolo 33
2. I tagli a raso sono autorizzati purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) siano finalizzati alla rinnovazione naturale;
b) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;
c) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilità e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi;
d) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalità paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica.
3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme dell' articolo 20 , comma 8.
4. La domanda di autorizzazione per l'esecuzione dei tagli a raso di fustaie deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di taglio e il richiedente deve impegnarsi ad eseguire, entro l'anno silvano successivo a quello del taglio, la rinnovazione artificiale del soprassuolo. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno.
Sezione IV
- TAGLI DI MANUTENZIONE
Art. 38
- Norme generali
1. Si definiscono "tagli di manutenzione" i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.
2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39 , 40 , 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.
3. I tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.
4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.
5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all' articolo 42.
6. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.
7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.
8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13 , 14 e 15
Art. 39
- Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 12 metri per lato;
b) per le linee ad alta tensione (tra 30 e 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 8 metri per lato;
c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 4 metri per lato;
d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato.
2. Nelle aree di pertinenza delle linee di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è consentito:
a) il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine;
b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi;
c) il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori. (106)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 26.

3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cade re sui conduttori.
4. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.
Art. 40
- Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico
1. Si considera area di pertinenza di altre reti di servizio pubblico, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di 2 metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di 10 metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.
2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.
3. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.
Art. 41
- Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti
1. Ai fini dell'applicazione delle norme della presente sezione (107)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 27.

, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.
2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.
3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.
4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.
6. Gli interventi da eseguirsi nell'area di pertinenza della viabilità privata sono soggetti ad autorizzazione, fatti salvi gli interventi eseguibili a norma del presente regolamento.
7. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.
Art. 42
- Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche
1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.
2. Negli alvei artificiali ed in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.
3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo, fatti salvi i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento, è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e, previa autorizzazione, il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.
4. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.
Sezione V
- PIANIFICAZIONE DEI TAGLI
Art. 43
- Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio
1. Gli enti parco e gli organismi di gestione di cui all' articolo 68, comma 4 della legge forestale per i territori del parco o della riserva, gli enti competenti ai sensi della legge forestale per i restanti territori (108)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 28.

, entro il 30 giugno di ogni anno, determinano la superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi.
2. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo, e cioè:
a) i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui;
b) i tagli delle fustaie di cui agli articoli 33 e 37
3. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi l'ente competente si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonché delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento.
4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi:
(SuperficieB1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+…+(SuperficieBn/TurnoBn).
5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4 è effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti.
6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, l'ente competente può ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati, anche in relazione ai turni medi reali applicati nell'area stessa. (109)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 28.

7. Per ogni anno silvano l'ente competente, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni.
8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validità per più anni silvani, la superficie autorizzata è computata per intero nell'anno silvano d'inizio validità.
9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.
10. La superficie massima ammissibile annualmente al taglio può essere aumentata dall'ente competente per una superficie pari alla quota eventualmente non utilizzata nell'anno precedente.
Art. 44
- Piano di gestione e piano dei tagli
1. Ai fini della gestione dei boschi e dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

i piani di gestione della durata minima di dieci anni e massima di quindici anni.
2. Ai fini dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere altresì sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

i piani pluriennali dei tagli della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni.
3. I piani di gestione ed i piani dei tagli sono approvati entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani è subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 13 della l. 394/1991 .
4. I piani di gestione e i piani dei tagli sono redatti nel rispetto degli obiettivi di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera c) della legge forestale e delle finalità dell' articolo 2 della stessa legge e, ai fini della regolamentazione dei tagli, assumono la valenza di piani di assestamento.
5. I piani di gestione devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 10.000 e su carta catastale, di tutta la superficie boschiva aziendale e almeno:
a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del piano, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali; (29)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto destinati alla produzione legnosa devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;
c) le scelte gestionali per ciascuna particella o sottoparticella;
d) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano (30)

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;
e) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti;
f) l'individuazione e la progettazione di massima degli ulteriori interventi finalizzati ad altre attività svolte nei soprassuoli forestali, quali fruizione turistica, allevamento faunistico, difesa dagli incendi e attività venatoria.
f bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo. (31)

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

6. I piani dei tagli devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 25.000 e su carta catastale, delle superfici boschive aziendali complessive ed oggetto del piano e, limitatamente alle superfici oggetto di taglio nel periodo di validità del piano:
a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali. (29)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;
c) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano (30)

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;
d) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti.
d bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo. (31)

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

7. I piani di gestione e i piani dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del presente regolamento, con eccezione per le epoche di taglio e i limiti di superficie di cui all' articolo 20 , comma 1, e all' articolo 37 , comma 3 e gli obblighi di rinnovazione del soprassuolo a seguito di taglio boschivo. (29)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17.

8. Agli interventi previsti nei piani di gestione o dei tagli si applicano le norme relative alle cauzioni a garanzia di cui all'articolo 4. La costituzione dei depositi a garanzia è effettuata prima dell'inizio dei singoli interventi e la documentazione probatoria deve essere inviata all'ente competente unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10. (32)

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 29.

8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, per i tagli di diradamento delle fustaie e per tutti i tagli dei boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del suolo maggiore del 70 per cento, l’anno silvano di esecuzione indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti tagli possono essere eseguiti in qualunque annualità silvana di validità del piano stesso previa presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10. (110)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 29.

9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle annualità silvane successive rispetto a quella prevista a condizione che, con l`eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d`estensione dei tagli disposti dall`articolo 20, comma 1 e dall`articolo 37, comma 3 e i limiti d’età di cui all’articolo 25. (32)

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 29.

10. L'attuazione degli interventi di manutenzione, di ripristino e di nuova realizzazione di viabilità, delle altre opere connesse ai tagli e degli altri interventi di cui al comma 5, lettera f), programmati nei piani di gestione o nei piani dei tagli, è soggetta a specifica autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento.
11. Le disposizioni di cui ai commi 4, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge forestale e ai piani di coltura di cui all' articolo 67 della stessa legge.
Sezione VI
- OPERE CONNESSE AL TAGLIO DEI BOSCHI
Art. 45
- Opere permanenti
1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere:
a) "strada forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico. Si tratta, di norma, di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali fossa laterale, pozzetti e attraversamenti. Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname;
b) "pista forestale": tracciato (33)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 18.

permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalla strada forestale per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuità o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo più a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza;
c) "imposti o piazzali permanenti": aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attività selvicolturale.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del comune (111)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 30.

previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entità del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilità già esistente.
3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (112)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 30.

Art. 46
- Opere temporanee
1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:
a) "pista temporanea di esbosco": tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti, (113)

Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 31.

, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno;
b) "imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname": aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Può trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori a 1 metro;
c) "condotte, canali temporanei e linee di esbosco": interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.
2. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco di cui al comma 1, lettera a) e la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comportano movimenti di terra, sono soggette ad autorizzazione.
3. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco è autorizzabile con larghezza massima di 3 metri con tolleranza del 20 per cento e altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1 metro. Nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento è autorizzabile un’altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1,5 metri. (34)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 19.

4. Alla domanda di autorizzazione è allegata cartografia con l'indicazione del tracciato o dell'area, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.
5. La riapertura delle piste esistenti è soggetta alle norme relative alle manutenzioni di cui all' articolo 48 .
6. Non è soggetto ad autorizzazione l'avvallamento o il trascinamento del legname, nonché il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco. Qualora le suddette operazioni abbiano determinato la scopertura del suolo o solchi profondi nel terreno, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalità di cui al comma 9.
7. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma 1, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda della natura del taglio a cui l'intervento è connesso. Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di taglio deve essere allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.
7 bis. La realizzazione delle strisce di penetrazione, necessarie per l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici, è soggetta ad autorizzazione salvo quanto previsto dal comma 7 ter. (35)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 19.

7 ter. Nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo, d’Aleppo, nero e laricio, di cipressi esotici e di chamaecyparis, nei casi in cui sia autorizzato o consentito il taglio della vegetazione esistente sulla striscia e non vi sia necessità di altro intervento, il transito non è soggetto ad alcun atto abilitativo a condizione che sia effettuato su strisce di penetrazione della larghezza massima di metri 5 intervallate mediamente da una distanza minima di 15 metri. Le strisce di penetrazione devono essere poste ad una distanza minima di 10 metri dal margine del bosco. In tutti i casi le eventuali ceppaie di latifoglie poste sulle strisce di transito dovranno essere protette con ramaglia dal transito dei mezzi e riceppate prima dell'inizio della stagione vegetativa. (35)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 19.

8. Qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando ciò sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica, quali pendenza, erodibilità dei suoli, difficoltà di rinnovazione del soprassuolo, per tracciati di larghezza superiore a 5 metri, l'ente competente, in sede di autorizzazione, può richiedere il rimboschimento.
9. Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, tutte le opere temporanee di cui al comma 1 devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico, quale fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno. L'ente competente può prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando ciò sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano più idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata. L’ente competente ha facoltà di chiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al presente comma qualora la mancata realizzazione dei suddetti interventi possa comportare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area. (36)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 19.

10. E' fatto obbligo ai proprietari o gestori di impianti teleferici, funi a sbalzo o simili già esistenti o di nuova realizzazione, connessi ai lavori di esbosco e la cui altezza sia superiore di oltre 15 metri alla quota della chioma degli alberi e quindi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota, di evidenziarne la presenza tramite adeguata segnalazione con idonei dispositivi posti ad un interasse non superiore a 15 metri, ad esempio palloncini bicolori bianco/rosso con dimensioni non inferiori a 40 centimetri da fissare sulla fune di guardia.
Art. 47
- Sentieri o mulattiere
1. Si definiscono "sentieri" o "mulattiere" le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,80 metri.
2. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere aventi le caratteristiche di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza l'ausilio di mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla dichiarazione deve essere allegata cartografia con l'indicazione del tracciato di massima.
3. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere che comportano movimenti di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o l'estirpazione di piante o ceppaie arboree è soggetta al regime autorizzativo delle piste forestali di cui all' articolo 45
Art. 48
- Manutenzione delle opere
1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
b) il ricarico con inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti;
i) la sostituzione della pavimentazione esistente;
j) gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
2. Nei sentieri e mulattiere è liberamente esercitabile la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente.
3. Sono soggetti a dichiarazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione;
b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque, quali la realizzazione di fossetta a lato della sede stradale e altre opere similari;
c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo;
d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, purché sia assicurato il drenaggio delle acque;
e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato, purché le strade stesse siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti delle acque nella sede stradale.
4. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
a) interventi per il ripristino di piste temporanee di esbosco e di imposti temporanei effettuati tramite movimenti di terreno attuati per il livellamento del piano viario o del piazzale, la risagomatura puntuale o andante della scarpata o la rimozione del materiale franato dalla scarpata;
b) tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale e di allargamento della viabilità o degli imposti, non compresi tra le opere e i lavori indicati ai commi 1, 2, 3.
5. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.
Sezione VII
- DIFESA FITOSANITARIA, RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI
Art. 49
- Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali
1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi della legge forestale della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta. (114)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 32.

2. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all' allegato A della legge forestale, colpite da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a proprie cure e spese gli interventi fitosanitari prescritti dall’ente competente ai sensi della legge forestale (115)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 32.

. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, l’ente competente ai sensi della legge forestale provvede (115)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 32.

agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.
3. Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni può essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco.
4. Possono altresì essere autorizzati o prescritti l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonché ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale.
5. E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (acervi), in qualsiasi stagione, anche quando appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione, raccolta e asportazione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi.
6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle piante è effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti il servizio fitosanitario regionale. (116)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 32.

7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale, previste dal presente articolo, sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti e agli altri soggetti interessati. (117)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 32.

8. Salvo diversa prescrizione stabilita nei decreti di lotta obbligatoria e nelle circolari applicative e quanto disposto al comma 8 bis (37)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 20.

gli interventi di cui al comma 6 sono effettuati previa presentazione di dichiarazione di taglio all'ente competente. Gli interventi prescritti dagli enti competenti (118)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 32.

ai sensi del comma 2 sono direttamente effettuati dai proprietari o possessori.
8 bis. Gli interventi che comportano il prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario, potendo incidere sulle forme di trattamento e di governo e sulla conservazione del soprassuolo forestale, sono soggetti ad autorizzazione fatti salvi quelli che per la loro natura ed intensità risultino soggetti alle procedure semplificate previste dal presente regolamento. (38)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 20.

9. Per gli interventi fitosanitari di cui al presente articolo non si applicano i limiti di superficie e i turni minimi previsti dal presente regolamento.
10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le aree forestali, così come definite dall' articolo 3 , comma 9 della legge forestale.
Art. 50
- Ricostituzione dei boschi degradati danneggiati o distrutti
1. Quando, a seguito di invasione di parassiti o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario o il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.
2. Per i fini di cui al comma 1 può essere richiesto al proprietario o al possessore del bosco la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall' articolo 67 della legge forestale, in cui siano previsti gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso.
3. Nei boschi di cui al comma 1, l'ente competente può dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni, necessarie alla tutela del bosco, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
4. A seguito di eventi di carattere eccezionale che hanno provocato la distruzione totale o parziale di boschi, gli enti competenti ai sensi della legge forestale (119)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 33.

possono proporre alla Giunta regionale di adottare, ai sensi dell' articolo 39bis della legge forestale, specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi colturali nei boschi danneggiati o di sospendere ogni forma di utilizzazione.
Art. 51
- Boschi in situazioni speciali
1. I boschi in situazioni speciali di cui all' articolo 52 della legge forestale sono soggetti a particolari norme di tutela, in considerazione delle specifiche funzioni del bosco e delle condizioni fisico-ambientali del territorio e del soprassuolo.
2. Le norme di tutela per i boschi in situazioni speciali sono specificate negli elenchi di cui all' articolo 52 , comma 2 della legge forestale e riguardano in particolare:
a) le forme di governo e trattamento dei boschi, privilegiando quelle che determinano la minore scopertura del terreno e sono volte a formare soprassuoli ecologicamente più stabili;
b) i turni cui assoggettare il soprassuolo, che possono essere anche diversi da quelli indicati dal presente regolamento ove sia necessario alla stabilità dei terreni;
c) le modalità di esbosco, favorendo quelle che non richiedano l'apertura di nuova viabilità e la riduzione di quella esistente;
d) le modalità di pascolo, riducendo i carichi di bestiame da immettere al pascolo o inibendo lo stesso, ove necessario;
e) le modalità per il taglio di cespugli e arbusti per la tutela di peculiarità floristiche e faunistiche;
f) la salvaguardia di particolarità floristiche o di specifici habitat naturali attraverso limitazioni al taglio o alla realizzazione di opere e movimenti di terra.
Capo III
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Sezione I
- CASTAGNETI DA FRUTTO, SUGHERETE E ARBORICOLTURA DA LEGNO
Art. 52
- Castagneti da frutto
1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di castagno da frutto per ettaro.
2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.
3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste. (39)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 21.

4. Nei castagneti da frutto è liberamente esercitabile:
b) l'esecuzione d'innesti;
c) la potatura di produzione e di ringiovanimento;
d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;
e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonché la ripulitura totale della superficie da foglie, ricci, rami e altri materiali, allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.
5. Nei castagneti da frutto sono soggetti a dichiarazione:
a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive;
b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione;
c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.
5 bis. La capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto è soggetta a comunicazione. (121)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 34.

6. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione.
7. Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle formazioni di castagneti da frutto, di superficie inferiore a 2.000 metri quadrati, poste all'interno di aree comunque boscate.
Art. 53
- Sugherete
1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a venticinque (122)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 35.

piante di sughera per ettaro.
2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall'abbandono colturale di sugherete, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.
3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste. (40)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 22.

4. L’estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate è soggetta a dichiarazione ed è consentita a condizione che:
a) il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri, misurati a metri 1,30 da terra e sopra scorza;
b) la parte di fusto decorticata non superi in altezza il triplo della misura della circonferenza;
c) sia effettuata solo dopo che il sughero abbia raggiunto l’età di nove anni;
d) sia effettuata esclusivamente nel periodo 15 maggio – 31 agosto. (123)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 35.

5. Nelle sugherete è liberamente esercitabile il taglio della vegetazione arbustiva invadente.
6. Nelle sugherete sono soggetti a dichiarazione:
a) la sostituzione di piante di sughera morte o non più produttive;
b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione;
c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.
7. Il taglio delle sughere è soggetto ad autorizzazione.
Art. 54
- Impianti per arboricoltura da legno
1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’articolo 82, comma 2 per i terreni saldi. (42)

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 36.

1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attività vivaistica. (124)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 36.

2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 può essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall' articolo 67 della legge forestale.
3. Agli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.
Sezione II
- TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI
Art. 55
- Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sezione si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate:
a) piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:
1) diametro maggiore di 40 centimetri per: Quercus sp. pl.querceFagus sylvatica L. faggioAcer sp.pl. aceriTilia sp.pl. tigliUlmus sp.pl. olmiFraxinus excelsior L. frassino maggiorePinus pinea L.pino domesticoCastanea sativa Mill. Castagno
2) diametro maggiore di 30 centimetri per: Cupressus sempervirens L. cipresso comune
3) diametro maggiore di 10 centimetri per: Taxus baccata L. tasso
b) singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dall’ente competente ai sensi della legge forestale (125)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 37.

;
c) siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 3 della legge forestale, specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dall’ente competente ai sensi della legge forestale (125)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 37.

.
2. Gli enti competenti ai sensi della legge forestale (125)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 37.

possono, per motivate esigenze di gestione del territorio o di tutela di singole specie o soprassuoli di particolare importanza, anche in rapporto a quanto previsto dal PTC provinciale, dagli strumenti urbanistici e dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell' Sito esternoarticolo 3 della legge 11 aprile 1995, n. 49 ):
a) individuare le piante di cui al comma 1, lettera b) e le formazioni di cui al comma 1, lettera c), previa comunicazione al proprietario, che può presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa;
b) modificare l'elenco delle specie di cui al comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano nelle aree indicate dall' articolo 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.
Art. 56
- Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi
1. Il taglio delle piante di cui all' articolo 55 , comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, che sono soggetti ad autorizzazione:
a) taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti;
b) taglio per motivi fitosanitari;
c) taglio per interventi di miglioramento fondiario;
d) taglio per motivi d'interesse generale;
e) taglio per importanti motivi di conduzione aziendale.
2. Le siepi, i filari e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dall'ente competente (126)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 38.

, ai sensi dell' articolo 55 , comma 1, lettera c), possono essere oggetto di taglio della vegetazione, purché il taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale.
3. Il taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetto ad autorizzazione.
4. Il taglio delle piante di cui all' articolo 55 , comma 1, lettere a) e b), radicate all'interno di siepi, filari e altre formazioni forestali, è soggetto alle disposizioni del comma 1.
4 bis. Sono liberamente esercitabili il taglio delle piante morte e gli interventi di potatura eseguiti in conformità alle prescrizioni dell’articolo 16. (43)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 24.

5. Alle piante e alle formazioni di cui alla presente sezione si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.
Sezione III
- AREE DI EFFETTIVA PRODUZIONE DEI TARTUFI
Art. 57
- Tutela delle aree di effettiva produzione di tartufi
1. Per aree di effettiva produzione di tartufi si intendono quelle individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).
2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione arborea e arbustiva simbionte nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme:
a) il limite diametrico di cui all' articolo 55, comma 1, lettera a) è fissato in 25 centimetri per le seguenti specie:
Quercus sp.pl. Querce
Populus alba pioppo bianco;
b) fatti salvi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell' articolo 66 della legge forestale, sono consentite nuove piantagioni di essenze arboree unicamente delle seguenti specie:
Quercus sp.pl. Querce
Ostrya carpinifolia Scop. carpino nero
Carpinus betulus L. carpino bianco
Corylus avellana L. nocciolo
Salix alba L. salice bianco
Salix caprea L. salicone
Tilia platyphyllos Scop.tiglio
Tilia cordata Miller. tiglio selvatico
Populus alba L.pioppo bianco
Populus nigra L. pioppo nero
Pinus pinea L. pino domestico
Pinus nigra Arnold pino nero
Pinus laricio Poiret pino laricio;
c) non sono consentite lavorazioni del terreno di profondità superiore a 30 centimetri nell'area d'insidenza della chioma di piante arboree eventualmente presenti.
3. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 4 metri dal bordo superiore di sponde o dalla base di argini di fiumi o torrenti. Sono fatte salve le norme di polizia idraulica.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle aree indicate dall' articolo 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.
Sezione III bis
Art. 57 bis
- Reimpiego nel ciclo colturale dei residui ligno-cellulosici (45)

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 26.

1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 15 le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
b) il rilascio, la triturazione, l’abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
d) l’ abbruciamento sia effettuato in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro. (127)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 39.

2 bis. Gli abbruciamenti in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi di cui al titolo II capo IV. (128)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 39.

Capo IV
- PREVENZIONE , SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI
Art. 58
- Azioni a rischio d'incendio
1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76 , comma 1, lettera a) della legge forestale:
a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
b) l' abbruciamento di residui vegetali;
c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio.
Art. 59
- Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi
1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all' articolo 58 , comma 1:
a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale;
b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale;
c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa (129)

Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 40.

;
2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all' articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall' articolo 66 .
Art. 60
- Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi
1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b bis) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale dei comuni di:
a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano Montemignaio, Monte San Savino, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo);
b) Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino val d’Elsa, Calenzano, Capraia e Limite, Certaldo, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vinci (Provincia di Firenze);
c) Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Sorano (Provincia di Grosseto);
d) Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, Suvereto (Provincia di Livorno);
e) Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica (Provincia di Lucca);
f) Aulla, Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (Provincia di Massa - Carrara);
g) Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Monteverdi Marittimo, Pisa, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano, Volterra (Provincia di Pisa);
h) Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano(Provincia di Pistoia);
i) Cantagallo, Carmignano, Prato, Vaiano, Vernio (Provincia di Prato);
j) Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, Sinalunga, Sovicille (Provincia di Siena). (131)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 41.

Art. 61
- Periodi a rischio di incendio
1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76 , comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.
2. Sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB, con atto del dirigente della competente struttura regionale possono essere modificati i periodi a rischio di cui al comma 1, anche per singoli comuni dandone comunicazione ai comuni interessati. (132)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 42.

Art. 61 bis
Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB (175)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 2.

1. Per l’elaborazione dei piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis della legge forestale la Giunta regionale può avvalersi degli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale.
2. La Giunta regionale approva i piani specifici di prevenzione AIB acquisendo tutti gli atti e pareri previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia degli interventi colturali straordinari e delle opere destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adeguano il piano annuale degli interventi di cui all’articolo 10, comma 3 bis della legge forestale alle previsioni del piano specifico di prevenzione AIB.
4. L’attuazione degli interventi e delle opere previsti nei piani specifici di prevenzione AIB è soggetta a dichiarazione da presentare all’ente competente almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in corso e per il successivo.
Art. 61 ter
Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB (176)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 3.

1. Le prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4 della legge forestale sono destinate alla conservazione della funzionalità degli interventi e delle opere attraverso l’attuazione di interventi di ordinaria coltura e manutenzione.
2. L’ente competente di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adotta le prescrizioni:
a) nei casi di occupazione temporanea dei terreni al momento della riconsegna degli stessi al proprietario o possessore;
b) nei casi di cessione volontaria da parte del proprietario o possessore al momento della riconsegna ai suddetti tenendo conto di eventuali accordi intercorsi in fase di cessione.
3. Gli enti competenti verificano e se necessario modificano le prescrizioni di cui al comma 1 con cadenza almeno triennale anche in base agli aggiornamenti dei piani specifici di prevenzione AIB.
4. Nei casi di cui all’articolo 74 bis, comma 5 della legge forestale gli enti competenti provvedono alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, l’ente competente provvede alla riscossione coattiva.
Art. 62
- Divieti
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.
2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.
Art. 63
- Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è consentita :
a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all' articolo 61 , per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;
b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.
2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni:
a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;
c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.
3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate di cui all' articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree attrezzate stesse.
4. E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco.
4 bis. Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l’accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e il margine dell’area bruciata per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento. (133)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 43.

Art. 64
- Aree attrezzate per l'accensione di fuochi
1. Si definiscono aree attrezzate per l'accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco.
2. La realizzazione e l'uso delle suddette aree attrezzate nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1, è soggetta ad autorizzazione dell’ente competente ai sensi della legge forestale (134)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 44.

.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 specifica le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo. L'autorizzazione specifica altresì eventuali limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
4. Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d'uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione.
5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, l’ente competente ai sensi della legge forestale prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli. (135)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 44.

Art. 65
- Accensione di carbonaie
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di carbonaie è consentita purché vengano adottate le necessarie norme di prevenzione al fine di evitare l'incontrollato propagarsi del fuoco alla vegetazione con rischio di sviluppo di incendi. L’ente competente ai sensi della legge forestale prevede modalità di comunicazione preventiva in particolare nei periodi a rischio di cui all’articolo 61. (136)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 45.

Art. 66
- Abbruciamento di residui vegetali
1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 57 bis e delle norme del presente articolo. (137)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

1 bis. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. (138)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4. (137)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1, lettera c), (139)

Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

, l' abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4.
4. L' abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni
a) l' abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l' abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.
c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale. (140)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

5. Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:
a) l' abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale; (140)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell' abbruciamento.
6. L’ente competente può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti. (137)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 46.

Art. 67
- Altre azioni ed attività
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio di cui all' articolo 61 , purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. In particolare, tali apparecchi devono essere utilizzati in aree prive, anche temporaneamente, di vegetazione e di altri materiali infiammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggetto dei lavori ed allestendo presidi o strumenti idonei all'immediato spegnimento di principi di incendio.
2. L'uso degli apparecchi, strumenti e attrezzature di cui al comma 1 è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini nonché nelle pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
3. Il brillamento di mine è consentito purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
4. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 è consentito:
a) nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli l'accumulo all'aperto dei materiali vegetali derivanti dallo sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;
b) nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l'accumulo all'aperto dei materiali di risulta da tagli boschivi e da altre operazioni colturali purché in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
c) nei terreni di qualunque destinazione, l'accumulo all'aperto del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali poste sui terreni stessi nonché del legname;
d) nei terreni boscati, lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno 5 metri ripulita dalla vegetazione.
Art. 68 –
1. Fermo restando quanto disciplinato all’articolo 57 bis, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono autorizzare, per motivate esigenze deroghe ai divieti di cui al presente capo nei seguenti casi:
a) esecuzione di lavori pubblici o privati;
b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici;
c) attività in campeggi anche temporanei;
d) attività di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi con le modalità definite nel Piano AIB.
e) attuazione del fuoco prescritto quale pratica colturale e selvicolturale destinata alla manutenzione delle colture agrarie, dei pascoli, degli arbusteti e dei boschi ove ciò sia ritenuto utile, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale. (177)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 4.

2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono previste le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), è presentato un progetto che contiene le motivazioni e le tecniche da utilizzare con particolare riferimento ai tempi, alle modalità di esecuzione e alle cautele da adottare.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e), sono attuati dall’ente competente.
Art. 69
- Tutela dagli incendi in relazione alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni con interventi a carattere urbanistico-edilizio
1. Gli enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 42 , comma 5 della legge forestale ed al titolo III, capo III del presente regolamento verificano i rischi per lo sviluppo di incendi boschivi connessi alle trasformazioni di destinazione d'uso dei boschi e degli altri terreni vincolati.
2. In relazione ai rischi connessi alle suddette trasformazioni, nelle autorizzazioni di cui al comma 1 sono dettate prescrizioni per la prevenzione dei rischi stessi.
3. I comuni adottano e prescrivono misure di prevenzione anche in riferimento alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.