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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoart. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoart. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visto l' Sito esternoart. 125 della Costituzione , così come modificato dall' Sito esternoart. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative";


Visto, in particolare, l' art. 5 della suddetta legge che rinvia ad un successivo regolamento della Giunta regionale la disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 7 gennaio 2003 concernente "Regolamento di attuazione dell' art. 5 della L.R. 28.12.2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all' art. 26 , comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26 , nonché dei Dipartimenti di cui all' art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26.

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 01
- (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2000, n.81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), istituisce l'Archivio regionale dei trasgressori, di seguito definito "Archivio", e ne disciplina la tenuta ed il funzionamento.
Art. 02
- (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Reiterazione delle violazioni", l'istituto definito dall' articolo 8 bis della legge 24 dicembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui si ha reiterazione :
1. quando, nei cinque anni successivi dalla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, o nel diverso termine previsto da disposizioni speciali, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole;
2. quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo;
b) "Autorità competenti", le autorità amministrative (Regione, Province, Comuni e Autorità di Ambito) preposte ad emettere ordinanze-ingiunzione per le violazioni delle norme contenute nell'elenco Allegato A al presente regolamento;
c) "Organi verbalizzanti ", gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 13 della l. 689/1981 e dell' articolo 6 della l.r. 81/2000 ;
d) "Dirigente", il dirigente regionale competente in materia di sanzioni amministrative.
Art. 03
- (Archivio)
1. L'Archivio è istituito presso la Regione ed è tenuto dalla struttura organizzativa competente in materia di sanzioni amministrative.
2. L'Archivio contiene :
a) i precedenti dei trasgressori, nei casi in cui la legge attribuisce rilevanza alla reiterazione;
b) le informazioni concernenti le violazioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 1 maggio 1999, n.152 , in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della formulazione degli indirizzi della Giunta regionale per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie, previsti dall' articolo 7 comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2001, n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e residui di lavorazioni. Disposizioni contro l'inquinamento).
3. L'Archivio è realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Capo II
- Elementi dell'archivio
Art. 04
- (Dati iscritti nell'Archivio)
1. Nell'Archivio sono registrati i dati relativi alle violazioni, accertate con provvedimento esecutivo, delle norme indicate nell'elenco Allegato A al presente regolamento.
2. L'entrata in vigore di nuove norme che prevedono violazioni amministrative ove rileva la reiterazione, nelle materie di competenza della Regione e degli altri enti di cui alla l.r. 81/2000 , determina l'integrazione dell'elenco di cui al comma 1, cui si provvede con decreto del dirigente.
3. I dati iscritti nell'Archivio sono costituiti da:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;
b) trasgressore/i: generalità;
c) obbligato in solido: generalità;
d) norma violata;
e) organo verbalizzante;
f) estremi processo verbale di accertamento;
g) data in cui è stata commessa la violazione, se diversa dalla data di accertamento;
h) estremi del provvedimento ingiuntivo;
i) importo della sanzione pecuniaria applicata;
l) eventuale sanzione accessoria applicata;
m) esito ordinanze opposte;
n) estremi provvedimento di archiviazione, per le violazioni di cui di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), in relazione a quanto prescritto dall'articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28/R del 24 luglio 2002 (Regolamento di attuazione R. 21 dicembre 2001, n.64 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.88 ").
Capo III
- Gestione dell'archivio
Art. 05
- (Trasmissione dei dati)
1. Le autorità competenti provvedono alla trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 relativamente ai provvedimenti ingiuntivi emessi ai sensi dell' Sito esternoarticolo 18 della l. 689/1981 , nei casi in cui non sia stata presentata opposizione davanti all'autorità giudiziaria e nei casi in cui l'opposizione presentata sia stata respinta con sentenza definitiva.
2. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza dei dati trasmessi all'Archivio.
3. La trasmissione delle informazioni avviene tramite rete telematica, secondo modalità idonee a garantire la sicurezza delle informazioni inviate, sia sotto il profilo del riconoscimento del soggetto mittente che sotto il profilo della riservatezza. Le specifiche tecnico - informatiche relative ai dati ed alla loro trasmissione sono definite con decreto del dirigente.
4. L'invio dei dati è effettuato con cadenza almeno mensile.
Art. 06
- (Iscrizione dei dati)
1. La struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative verifica la completezza dei dati trasmessi dalle autorità competenti e provvede alla loro iscrizione.
2. Qualora i dati risultino evidentemente errati o incompleti, la struttura di cui al comma 1 ne richiede la verifica al soggetto mittente che, effettuati i necessari controlli, li trasmette nuovamente operando le rettifiche e le integrazioni necessarie.
3. La struttura di cui al comma 1 provvede d'ufficio all'iscrizione dei dati per le violazioni di competenza regionale di cui all'Allegato A Parte I .
Art. 07
- (Consultazione)
1. La consultazione dei dati contenuti nell'Archivio è riservata alle autorità competenti e agli organi verbalizzanti, per motivi strettamente connessi al loro ufficio, ed è effettuata tramite rete telematica previa abilitazione degli utenti.
2. La consultazione è effettuata secondo modalità idonee a garantire l'univoca identificazione del soggetto e la riservatezza delle informazioni, che sono definite con decreto del dirigente.
3. I dati inseriti nell'Archivio rimangono disponibili alla consultazione per il periodo strettamente necessario ai fini della verifica della reiterazione, dopo di che sono cancellati.
Art. 08
- (Trattamento e sicurezza dei dati)
1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni dell'Archivio è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla Sito esternolegge 31 dicembre 1996, n.675 ( Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, nonché delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675 ).
Art. 09
- (Diritti dell'interessato)
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dall' Sito esternoarticolo 13 della l. 675/1996 sono esercitati presso la struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare, nei casi previsti dalla legge, in conseguenza dell'esercizio di tali diritti, sono disposti su richiesta dell'interessato, d'intesa con l'autorità che ha trasmesso i dati.
Art. 10
- (Utilizzazione dei dati per fini statistici)
1. La struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative può autorizzare l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio, in forma aggregata o comunque resa anonima, e la loro utilizzazione per fini statistici.
Capo IV
- Disposizioni finali
Art. 11
- (Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque sino alla completa attivazione dei collegamenti telematici con le autorità competenti, i dati di cui all'articolo 4 possono essere trasmessi in forma cartacea.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.