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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Capo I
- Disposizioni generali
Art. 01
- (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2000, n.81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), istituisce l'Archivio regionale dei trasgressori, di seguito definito "Archivio", e ne disciplina la tenuta ed il funzionamento.
Art. 02
- (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Reiterazione delle violazioni", l'istituto definito dall' articolo 8 bis della legge 24 dicembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui si ha reiterazione :
1. quando, nei cinque anni successivi dalla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, o nel diverso termine previsto da disposizioni speciali, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole;
2. quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo;
b) "Autorità competenti", le autorità amministrative (Regione, Province, Comuni e Autorità di Ambito) preposte ad emettere ordinanze-ingiunzione per le violazioni delle norme contenute nell'elenco Allegato A al presente regolamento;
c) "Organi verbalizzanti ", gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 13 della l. 689/1981 e dell' articolo 6 della l.r. 81/2000 ;
d) "Dirigente", il dirigente regionale competente in materia di sanzioni amministrative.
Art. 03
- (Archivio)
1. L'Archivio è istituito presso la Regione ed è tenuto dalla struttura organizzativa competente in materia di sanzioni amministrative.
2. L'Archivio contiene :
a) i precedenti dei trasgressori, nei casi in cui la legge attribuisce rilevanza alla reiterazione;
b) le informazioni concernenti le violazioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 1 maggio 1999, n.152 , in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della formulazione degli indirizzi della Giunta regionale per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie, previsti dall' articolo 7 comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2001, n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e residui di lavorazioni. Disposizioni contro l'inquinamento).
3. L'Archivio è realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.