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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Art. 09
- (Diritti dell'interessato)
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dall' Sito esternoarticolo 13 della l. 675/1996 sono esercitati presso la struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare, nei casi previsti dalla legge, in conseguenza dell'esercizio di tali diritti, sono disposti su richiesta dell'interessato, d'intesa con l'autorità che ha trasmesso i dati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.