Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Art. 08
- (Trattamento e sicurezza dei dati)
1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni dell'Archivio è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla Sito esternolegge 31 dicembre 1996, n.675 ( Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, nonché delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.