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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Art. 07
- (Consultazione)
1. La consultazione dei dati contenuti nell'Archivio è riservata alle autorità competenti e agli organi verbalizzanti, per motivi strettamente connessi al loro ufficio, ed è effettuata tramite rete telematica previa abilitazione degli utenti.
2. La consultazione è effettuata secondo modalità idonee a garantire l'univoca identificazione del soggetto e la riservatezza delle informazioni, che sono definite con decreto del dirigente.
3. I dati inseriti nell'Archivio rimangono disponibili alla consultazione per il periodo strettamente necessario ai fini della verifica della reiterazione, dopo di che sono cancellati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.