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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Art. 06
- (Iscrizione dei dati)
1. La struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative verifica la completezza dei dati trasmessi dalle autorità competenti e provvede alla loro iscrizione.
2. Qualora i dati risultino evidentemente errati o incompleti, la struttura di cui al comma 1 ne richiede la verifica al soggetto mittente che, effettuati i necessari controlli, li trasmette nuovamente operando le rettifiche e le integrazioni necessarie.
3. La struttura di cui al comma 1 provvede d'ufficio all'iscrizione dei dati per le violazioni di competenza regionale di cui all'Allegato A Parte I .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.