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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Art. 05
- (Trasmissione dei dati)
1. Le autorità competenti provvedono alla trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 relativamente ai provvedimenti ingiuntivi emessi ai sensi dell' Sito esternoarticolo 18 della l. 689/1981 , nei casi in cui non sia stata presentata opposizione davanti all'autorità giudiziaria e nei casi in cui l'opposizione presentata sia stata respinta con sentenza definitiva.
2. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza dei dati trasmessi all'Archivio.
3. La trasmissione delle informazioni avviene tramite rete telematica, secondo modalità idonee a garantire la sicurezza delle informazioni inviate, sia sotto il profilo del riconoscimento del soggetto mittente che sotto il profilo della riservatezza. Le specifiche tecnico - informatiche relative ai dati ed alla loro trasmissione sono definite con decreto del dirigente.
4. L'invio dei dati è effettuato con cadenza almeno mensile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.