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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Art. 03
- (Archivio)
1. L'Archivio è istituito presso la Regione ed è tenuto dalla struttura organizzativa competente in materia di sanzioni amministrative.
2. L'Archivio contiene :
a) i precedenti dei trasgressori, nei casi in cui la legge attribuisce rilevanza alla reiterazione;
b) le informazioni concernenti le violazioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 1 maggio 1999, n.152 , in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della formulazione degli indirizzi della Giunta regionale per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie, previsti dall' articolo 7 comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2001, n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e residui di lavorazioni. Disposizioni contro l'inquinamento).
3. L'Archivio è realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.