Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 17
1. Su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di sanzioni amministrative può concedere con atto amministrativo il pagamento in forma rateizzata del debito derivante dall’avvenuto accertamento o applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di tre a un massimo di trenta rate.
2. Ai fini di cui al comma 1 il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla competente struttura regionale tramite apposita modulistica, allegando alla domanda, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di condizioni economiche disagiate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento del processo verbale di accertamento o dell’ordinanza ingiunzione.
3. La rateazione viene concessa dal dirigente competente tenendo conto del rapporto tra il totale della somma dovuta ed il reddito complessivo annuo a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, secondo i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso la rateazione non viene concessa per debiti inferiori ad euro 200,00 per le persone fisiche ed euro 1.000,00 per le persone giuridiche.
4. Le somme oggetto di rateazione ai sensi del presente articolo non sono soggette al pagamento di interessi.
5. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non onorata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.