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Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Capo VI
- Erogazione diretta delle spese di modesto importo
Art. 67
1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa può essere istituita una cassa economale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:
a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile;
b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale è utilizzata per le seguenti tipologie di spesa:
a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto;
b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi;
c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge;
d) spese postali;
e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio;
f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto.
4. La dotazione di ciascuna cassa economale non può essere superiore ad Euro 25.000,00. Essa è costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilità speciale a titolo di anticipazione.
5. La cassa economale non può essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale.
6. Il funzionario incaricato è direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarità delle scritture.
Art. 68
1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti.
2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.
Art. 69
- Documentazione dei pagamenti
1. Il pagamento delle spese deve essere di norma documentato con fattura quietanzata; nel caso non sia possibile il rilascio di fattura, sono ammissibili altri documenti fiscalmente idonei.
2. Per spese non superiori a Euro 25, nei casi in cui non sia possibile acquisire la documentazione di cui al comma 1, la spesa è comprovata da una dichiarazione sottoscritta dal dipendente che la ha sostenuta.
Art. 70
1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l'ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa.
2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all' articolo 69, è presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e dà discarico delle spese in esso registrate.
3. Ove siano riscontrate irregolarità, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.
Art. 71
1. Fermo restando il rispetto delle normative in materia di contratti pubblici e di ordinamento contabile, possono essere utilizzate carte di credito aziendali per il pagamento delle seguenti spese :
a) spese di missione e rappresentanza degli assessori;
b) spese di missione dei dipendenti;
c) spese di funzionamento, qualora la carta di credito sia l’unico strumento di pagamento.
2. L’utilizzo delle carte di credito aziendali è soggetto a rendicontazione alla struttura competente in materia di spese.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di rilascio della carta di credito aziendale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

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Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.