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Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Sezione I –
Disposizioni generali
Art. 55
- Aperture di credito
1. Il Dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di dirigenti, funzionari regionali, o commissari di cui alla legge regionale n. 53 del 31 ottobre 2001 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), che assumono la denominazione di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti tipologie di spese:
a) spese fisse, indennità di missione e di trasferimento;
b) spese per occorrenze straordinarie per le quali il pagamento debba essere in contanti;
c) spese per le quali le leggi regionali espressamente autorizzano il ricorso alle aperture di credito.
Art. 56
- Autorizzazione all'apertura di credito
1. Il decreto dirigenziale che autorizza l'apertura di credito contiene i seguenti elementi:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) l'ammontare dell'apertura di credito;
c) il capitolo di imputazione;
d) la durata dell'apertura di credito, in ogni caso non superiore all'esercizio finanziario;
e) l'istituto bancario tesoriere o l'eventuale agenzia bancaria presso cui domiciliare l'apertura di credito;
f) nome, cognome, numero di matricola e categoria di inquadramento del funzionario delegato nel caso di dipendenti; nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale negli altri casi;
g) nominativo del funzionario delegato supplente, con i dati di cui alla lett. f); in mancanza di tale indicazione il funzionario delegato non può essere sostituito da altro dipendente.
1bis. Le indicazioni di cui al comma 1 lettere f) e g) non trovano applicazione nel caso delle aperture di credito di cui all’articolo 65. (73)

Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 50.

2. A seguito della nomina il funzionario delegato ed il supplente depositano presso il tesoriere regionale la propria firma, autenticata dal dirigente competente in materia di spese, e ricevono il supporto cartaceo ed informatico necessario per la gestione contabile dell'apertura di credito.
3. In caso di decadenza o rimozione dall'incarico del funzionario delegato, il funzionario delegato supplente subentra nelle funzioni sino alla nomina del nuovo titolare. In caso di decadenza o rimozione dall'incarico del funzionario delegato supplente, il dirigente che ha autorizzato l'apertura di credito provvede alla nomina di un nuovo supplente.
Art. 57
1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell’eventuale supplente mediante ordine di accreditamento.
2. L’ordine di accreditamento viene disposto alternativamente:
a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio;
b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale.
3. L’ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi :
a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento;
b) il numero del capitolo di bilancio;
c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente;
d) la piazza di pagamento;
e) l’oggetto della spesa;
f) l’ ammontare dell'accreditamento;
g) gli estremi dell'atto che autorizza l'apertura di credito.
4. L'ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all'emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall' articolo 58.
Art. 58
- Mandati di pagamento e buoni di prelevamento
1. Il funzionario delegato, nell'ambito delle somme accreditate in suo favore, effettua i pagamenti mediante:
a) mandati di pagamento intestati ai creditori pagabili dal tesoriere regionale ed estinguibili nelle forme previste dall' art. 49 ;
b) buoni di prelevamento in contanti in favore proprio o del supplente per i pagamenti diretti, nei limiti strettamente necessari alle esigenze di pagamento delle spese di minimo ammontare o aventi carattere di urgenza.
2. I mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento, debitamente sottoscritti dal funzionario delegato o dal supplente, contengono:
a) il luogo e la data di emissione;
b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
c) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata e gli estremi dell'ordine di accreditamento;
d) l'oggetto del pagamento, per i soli mandati;
e) nel caso di pagamento a terzi creditori, il nominativo degli stessi, la ragione o denominazione sociale e la forma giuridica, il codice fiscale, la sede o l'indirizzo, l'indicazione dell'istituto tesoriere e le modalità di estinzione del titolo di spesa;
f) l'importo netto da pagare, indicato in cifre e lettere;
g) l'importo lordo con l'indicazione delle eventuali ritenute;
h) l'importo totale dei mandati e buoni di prelevamento già emessi precedentemente, l'importo del mandato, l'importo totale dopo l'emissione dello stesso e la disponibilità residua;
hbis ) la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale. (87)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R, art. 3.

3. Contestualmente all'emissione di un mandato di pagamento cui sono connesse ritenute fiscali e/o previdenziali, il funzionario delegato provvede alla emissione di mandato di importo corrispondente alle ritenute stesse a favore del tesoriere regionale, con commutazione in quietanza di entrata sui pertinenti capitoli del bilancio regionale. Il versamento di tali ritenute è effettuato dalla struttura organizzativa competente in materia di spese.
4. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni di prelevamento emessi dal funzionario, debitamente quietanzati dai beneficiari, vanno ad estinguere progressivamente l'apertura di credito e costituiscono quietanza dell'ordine di accreditamento relativo.
5. I mandati di pagamento sono estinti dal tesoriere regionale in conformità a quanto previsto al Capo III del presente Titolo.
Art. 59
- Aumento o diminuzione dell'apertura di credito
1. Il dirigente competente per materia può autorizzare con decreto aumenti o diminuzioni dell'apertura di credito, in relazione alle effettive esigenze di pagamento del funzionario delegato.
Art. 60
- Adempimenti di gestione dell'apertura di credito
1. l funzionario delegato, nella gestione dell'apertura di credito, osserva i seguenti adempimenti:
a) tiene, in relazione ad ogni apertura di credito, le scritture contabili, con cui registra i pagamenti effettuati; le registrazioni sono effettuate in ordine cronologico, al fine di riscontrare immediatamente, per ogni pagamento, la disponibilità residua sull'apertura di credito;
b) tiene l'archivio delle copie dei mandati emessi, suddivisi per capitolo;
c) verifica che la tesoreria regionale restituisca al suo ufficio copia dei mandati evasi con la data dell'effettivo pagamento;
d) ritira presso la tesoreria i mandati non eseguiti alla fine dell'esercizio e provvede al loro annullamento;
e) accerta, ai fini della ordinazione del pagamento, che la liquidazione della spesa sia stata effettuata correttamente;
Art. 61
- Sostituzione del funzionario delegato
1. Il dirigente competente per materia può disporre con decreto la sostituzione del funzionario delegato. Il decreto indica:
a) la data di cessazione dall'incarico;
b) i dati identificativi del funzionario delegato e dell'eventuale supplente.
2. Se la sostituzione è effettuata in corso di esercizio il decreto di cui al comma 1 autorizza il ritiro dell'apertura di credito al funzionario delegato uscente e la successiva riemissione a nome del subentrante.
Art. 62
- Presentazione del rendiconto e termini di scadenza
1. Il funzionario delegato trasmette distintamente per ogni apertura di credito:
a) nel caso di cui all’articolo 57 comma 2 lettera b), l’entità delle spese sostenute al termine dell’esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura organizzativa competente in materia di spesa;
b) nei casi di cui all’articolo 57 comma 2 lettere a) e b), il rendiconto delle spese sostenute, nel termine di trenta giorni dalla scadenza dell’esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura regionale competente in materia di riscontri delle gestioni dei funzionari delegati. (88)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R, art. 4.

2. Se nel corso dell'esercizio l'accreditamento si è esaurito oppure è venuta meno la qualifica di funzionario delegato il termine di cui al comma 1 lett. a) coincide con la data di esaurimento dell'apertura di credito o di cessazione del funzionario delegato; il termine di cui al comma 1 lett.b) decorre da tali date.
3. Il ritardo nella presentazione del rendiconto, qualora non sia dovuto a cause di forza maggiore, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è sanzionabile come illecito disciplinare, indipendentemente dagli esiti del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
Art. 63
1. Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene:
a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;
b) gli estremi dell'ordine di accreditamento;
c) l'entità dei fondi amministrati;
d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento;
e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto.
2. Al rendiconto sono allegati:
a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati;
b) i mandati di pagamento annullati;
c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito.
3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.
Art. 64
1. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilità grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate.
2. La struttura organizzativa di cui all' articolo 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture.
3 La struttura organizzativa di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) effettua il controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.
4. Qualora in sede di riscontro di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarità nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato è invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi.
5. Se il rendiconto non è approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

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Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.