Capo IV
- Residui passivi ed economie di spesa
Art. 52
- Accertamento dei residui passivi
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale i dirigenti indicano, nella materia di propria competenza, i residui da iscrivere nel relativo conto, attestando la sussistenza di debiti di pari importo.
2. A tali fini, la struttura organizzativa competente in materia di spese trasmette a ciascun Dipartimento l'elenco delle somme ancora disponibili sugli impegni assunti nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e negli anni precedenti.
3. In relazione alle spese di cui all'
art. 39 comma 5, sono mantenute a residuo le somme non liquidate entro il termine dell'esercizio, a condizione che il dirigente competente per materia attesti la loro pertinenza a debiti maturati nell'esercizio a carico dell'Ente.
Art. 53
- Residui passivi perenti
1. I residui passivi relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro il secondo ed il settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno è stato assunto si considerano perenti agli effetti amministrativi.
2. L'eliminazione delle somme perenti dal conto residui è effettuata d'ufficio all'atto della predisposizione del rendiconto generale.
3. Le somme perenti richieste dai creditori sono direttamente imputate agli stanziamenti di competenza degli appositi capitoli a seconda che si tratti di spese correnti o in conto capitale, e di spese già finanziate con risorse proprie o con risorse a specifica destinazione.
4. A seguito
(71) Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 48.
di liquidazione predisposta dal dirigente competente per materia, recante l'attestazione che il debito non si è estinto per prescrizione o per altra causa e l'indicazione del capitolo di cui al comma 3, la struttura competente in materia di spese procede d'ufficio all'assunzione del nuovo impegno di spesa sul pertinente capitolo, verificandone la corretta imputazione sulla base dell'originaria scrittura contabile riferita al residuo caduto in perenzione.
5. Per quanto non espressamente previsto al comma 4, l'impegno e la liquidazione delle somme cadute in perenzione è effettuata secondo le procedure di cui agli
artt. 44 e
45. Art. 54
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale, i dirigenti che hanno proposto gli atti da cui hanno avuto origine le prenotazioni di impegno indicano con specifica comunicazione l’esatto importo da riportare sulla competenza del nuovo bilancio ai sensi dell’articolo 34 comma 6, lettera b) della l.r. 36/2001. Nella stessa comunicazione i dirigenti possono chiedere che siano reiscritte sulla competenza dell’esercizio successivo le prenotazioni di impegno diverse da quelle previste dall’articolo 31bis comma 2 della l.r. 36/2001 e assunte su fondi a destinazione vincolata.
2. Il riporto sulla competenza del nuovo bilancio è finalizzato alla sola conclusione delle attività per le quali le prenotazioni di impegno erano state assunte.
3. Per garantire la continuità della gestione, formano oggetto del riporto previsto dall’articolo 34, comma 6 lettera b) della l.r. 36/2001 anche le somme prenotate in relazione ad atti di competenza del Consiglio regionale il cui procedimento di approvazione non si sia concluso entro l’esercizio in corso.
4. E’ escluso il riporto delle economie di spesa su fondi a destinazione vincolata quando gli stessi abbiano esaurito la finalità specifica.