Capo II
- Liquidazione e ordinazione delle spese
Art. 44
- Liquidazione delle spese
1. La liquidazione consiste nella determinazione del preciso ammontare del debito divenuto liquido ed esigibile e nella individuazione del creditore, sulla base di idonea documentazione.
2. La liquidazione è effettuata con nota del dirigente della struttura competente per materia o del funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura e comporta la responsabilità di chi sottoscrive in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti per la sua liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla conformità delle spesa da liquidare rispetto alla somma impegnata e tuttora disponibile;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa allegata;
e) alla avvenuta verifica circa la regolare esecuzione del servizio o della fornitura con relativa presa in carico, oppure di esito positivo di collaudo, se ed in quanto richiesto;
f) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, dei relativi dati identificativi, nonché delle modalità di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi dell'
art. 49. 3. La nota di liquidazione indica:
a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei alla loro identificazione (codice fiscale, ragione sociale, etc.);
c) le modalità di pagamento;
d) le eventuali ritenute (fiscali, previdenziali, etc.);
f) le eventuali economie di spesa realizzate sull'impegno.
5. Gli atti di liquidazione di spesa sono disposti di norma con nota. La liquidazione è effettuata tramite decreto solo per effetto di specifiche disposizioni od esigenze.
Art. 45
- Registrazione delle liquidazioni. Procedimento
1. Gli atti di liquidazione sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese a mezzo informatico. La trasmissione in forma cartacea permane sino all'introduzione della firma elettronica.
3. La struttura di cui al comma 1:
a) verifica che le somme liquidate sono correttamente imputate ai pertinenti impegni di spesa assunti, che vi è capienza sugli impegni stessi, che la relativa documentazione giustificativa risulta coerente con l'atto di impegno e/o con la documentazione inviata a corredo;
b) verifica che i documenti giustificativi sono contabilmente rispondenti ai contenuti dell'atto di liquidazione e ne controlla la regolarità sotto il profilo contabile e tributario;
c) registra la liquidazione di spesa sulle scritture contabili in esecuzione dell'impegno di spesa su cui la liquidazione viene effettuata.
4. Nelle ipotesi in cui la verifica eseguita ai sensi del comma 3, lett. a) e b), dia esito negativo, non si procede alla registrazione contabile e l'atto di liquidazione viene rinviato con motivate osservazioni alla struttura che lo ha emesso.
Art. 46
- Ordinazione delle spese
1. All'ordinazione dei pagamenti provvede la struttura competente in materia di spese, ai sensi dell' art. 33 della legge di contabilità, sulla base degli atti di liquidazione e osservandone, salvo quanto previsto dagli
artt. 50 e
51 , la successione cronologica.
2. Qualora lo stanziamento di cassa non sia idoneo a coprire la somma liquidata, in luogo della emissione dell'ordinazione si provvede alla richiesta di integrazione del pertinente stanziamento di cassa.
3. L'ordinazione del pagamento alla tesoreria avviene mediante emissione di mandati di pagamento a favore del creditore o dei creditori.
4. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, sono sottoscritti dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di spese o dal funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura ed indicano:
b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
c) la gestione di competenza o residui;
d) il creditore o i creditori, la ragione o denominazione sociale e la forma giuridica, il codice fiscale;
e) la sede o l'indirizzo e le modalità di estinzione;
f) l'importo lordo da pagare, indicato in cifre e lettere;
g) la causale del pagamento;
h) l'esercizio cui la spesa si riferisce;
i) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;
l) gli estremi dell'atto di liquidazione;
m) l'importo di eventuali reversali connesse al mandato.
5. I mandati di pagamento collettivi sono quietanzati con firma congiunta dei beneficiari o dei loro delegati.
Art. 47
- Ordinazione delle spese ricorrenti
1. I pagamenti di spese ricorrenti aventi scadenza determinata sono ordinati tramite ruoli di spesa fissa, la cui emissione è disposta con la nota di liquidazione.
2. Nel ruolo di spesa fissa sono indicati, oltre ai dati di cui al comma 4 dell'
art. 46 , le scadenze di ciascun pagamento.
3. Il ruolo di spesa fissa è sottoscritto dal dirigente della struttura competente in materia di spese o dal funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura.
4. Eventuali variazioni nei dati di cui al comma 2 sono tempestivamente comunicate dal dirigente o funzionario che ha effettuato la liquidazione, prima della scadenza del pagamento, con nota scritta da inoltrare anche a mezzo fax alla struttura competente in materia di spese.
(68) Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 45.
5. Il dirigente o il funzionario che ha effettuato la liquidazione, qualora venga a conoscenza della variazione dei dati di cui al comma 2 successivamente alla data del pagamento, deve darne tempestiva comunicazione ai sensi del comma 4 e, se la variazione interessa l'importo pagato, deve contestualmente attivare le procedure per il recupero o per l'eventuale conguaglio.
Art. 48
1. I mandati di pagamento informatici ed i ruoli, prodotti informaticamente e con firma digitale, sono archiviati secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
2. I mandati cartacei con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico, in base al numero di emissione.
3. I documenti giustificativi cartacei si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione dei mandati.
4. Fino alla sostituzione dei documenti cartacei con i documenti informatici, sono archiviati in ordine cronologico crescente i seguenti tipi di atti:
a) ordinativi diretti di spesa;
b) comunicazione ai sensi dell’ articolo 39 comma 5;
c) dichiarazione di economia;
5. Gli atti di cui al comma 4 prodotti informaticamente e con firma digitale si archiviano secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
6. Gli atti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all’articolo 41 della l. r. 36/2001 per quanto concerne la parte della spesa.