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Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Capo I
- Visto di compatibilità finanziaria e regolarità contabile. Impegno della spesa (52)

Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 36.

Art. 38
- Prenotazione di impegno e verifica di compatibilità finanziaria (53)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 37.

1 . Ai fini della prenotazione di impegno di cui al comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 36/2001 gli atti di programmazione, di indirizzo o di gestione devono contenere le seguenti indicazioni:
a) la quantificazione complessiva della spesa derivante dal provvedimento;
b) la ripartizione della spesa complessiva, se pluriennale, nei vari anni in cui si prevede venga a maturazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 31 della l.r. 36/2001;
c) le unità previsionali di base (UPB) nel caso di atti di programmazione e, negli altri casi, i capitoli del bilancio in corso ed i corrispondenti dei successivi esercizi, sui quali la spesa deve gravare.
2. In presenza degli elementi indicati al comma 1, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze appone il visto di compatibilità finanziaria e regolarità contabile ed assume la prenotazione di impegno.
3. Gli atti di programmazione e di indirizzo che comportano oneri il cui finanziamento grava su risorse a destinazione vincolata, non ancora acquisite al bilancio regionale ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera a) della l.r. 36/2001, sono vistati positivamente ai fini della compatibilità finanziaria in presenza della formalizzazione dell’atto di assegnazione.
4. Qualora, pur non sussistendo i presupposti per l’assunzione della prenotazione di impegno, un atto di programmazione o di indirizzo sia comunque idoneo a produrre effetti sul bilancio regionale, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze effettua una verifica di compatibilità finanziaria dell’atto, che è esaminato sotto il profilo della coerenza delle previsioni di risorse rispetto al quadro degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale.
Art. 38bis
- Modifica e storno delle prenotazioni di impegno (54)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 38.

1. Le prenotazioni di impegno assunte ai sensi dell’articolo 38 possono essere modificate con atti successivi dello stesso organo. Possono essere modificate da parte di organi diversi nei seguenti casi:
a) necessità di minore impegno rispetto alla somma prenotata;
b) necessità di un impegno integrativo conseguente alla quantificazione tecnica della spesa precedentemente stimata.
2. Le variazioni di cui agli articoli 22 e 23 della l. r. 36/2001 possono disporre lo spostamento di una somma prenotata su altro capitolo di bilancio. A tal fine le prenotazioni oggetto di spostamento sono riportate in un apposito elenco allegato all’atto di variazione.
3. Con atto del dirigente può essere disposto, a stanziamento di bilancio invariato, lo spostamento di una prenotazione da un capitolo all’altro nell’ambito della stessa UPB, quando ciò si renda necessario per esigenze di corretta classificazione della spesa, nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica.
Art. 39
1. L'impegno di spesa è assunto con atto del dirigente competente per materia, nei limiti della disponibilità dei capitoli assegnati. L'assunzione dell'impegno comporta la responsabilità del dirigente in ordine:
a) alla legalità della spesa;
b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati;
c) ai criteri di economicità della spesa;
d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
e) alle procedure contabili disposte;
f) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio;
g) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
h) alla effettiva possibilità di realizzazione dell'entrata corrispondente, nel caso in cui l'impegno venga assunto su capitoli correlati a specifici capitoli di entrata.
2. In relazione a quanto disposto dall' art. 30 della legge di contabilità, la legittima assunzione dell'impegno di spesa è data dalla contestuale presenza dei seguenti elementi:
a) l'esistenza a carico della Regione di una rapporto obbligatorio passivo;
b) la quantificazione, anche a titolo presunto, della somma dovuta;
c) l'indicazione del creditore, determinato o determinabile;
d) il capitolo di spesa al quale la spesa deve essere imputata e relativa codificazione nazionale e regionale; (55)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 39.

e) la pertinenza dell'obbligazione all'esercizio nel quale viene assunto l'impegno.
3. In relazione a quanto disposto dall' art. 38 , l'atto di impegno indica inoltre la eventuale prenotazione di impegno cui la spesa si riferisce.
4. Sono assunti sull'esercizio in corso gli impegni per i quali la scadenza della relativa obbligazione è prevista entro il termine dell'esercizio stesso. Salvo quanto disposto dall' art. 40 , gli impegni sono di norma assunti sull'esercizio in corso.
5. Costituiscono impegno sugli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e successive variazioni, senza necessità di adozione di specifici atti, (56)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 39.

le spese dovute per:
a) le somme stanziate in bilancio nella UPB relativa al funzionamento del Consiglio regionale;
b) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri accessori;
c) le rate di ammortamento dei mutui e dei debiti già contratti, conseguenti ad operazioni di indebitamento interessi di preammortamento e relativi oneri accessori;
d) i canoni delle locazioni in essere, le utenze, le imposte e le tasse, le forniture di beni e servizi ricorrenti, nonché i corrispettivi dei contratti pluriennali per i quali sia già stata assunta la prenotazione di impegno negli esercizi precedenti. (57)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 39.

6. Gli impegni di cui al comma 5 vengono assunti all'inizio dell'esercizio da parte del dirigente competente in materia di spese, a seguito di comunicazione del dirigente competente per materia che indica la somma che si prevede di liquidare entro il termine dell'esercizio. (58)

Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 39.

Art. 40
1. Nel caso di impegni riferiti ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri di cui agli artt. 20 e 31 della legge di contabilità, l'atto di assunzione dell'impegno deve indicare, oltre agli elementi di cui al comma 2 dell' art. 39 , le quote a carico di ogni esercizio con le relative scadenze.
2. La struttura organizzativa competente in materia di spese opera la registrazione sul bilancio pluriennale a legislazione vigente degli impegni assunti sugli esercizi successivi. A tale fine, le scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli.
3. Negli atti di impegno è indicato l'intero importo delle obbligazioni, mentre gli impegni di spesa possono essere assunti esclusivamente per gli anni previsti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.
Art. 41
- Assunzione degli impegni di spesa. Procedimento
1. I decreti che comportano impegno di spesa sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per l'apposizione del visto di regolarità contabile e la conseguente registrazione dell'impegno.
2. Il visto di regolarità contabile non è apposto ed il decreto è rinviato al dirigente che lo ha emesso, senza registrazione dell'impegno, nei seguenti casi:
a) insufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) erronea imputazione della spesa;
c) non corretta applicazione contabile della normativa fiscale;
d) violazione di disposizioni della legge di contabilità o del presente regolamento;
dbis) non corretta quantificazione della spesa; (59)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 40.

dter) non corretta compilazione delle griglie finanziarie. (59)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 40.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 la struttura competente in materia di spese comunica al dirigente le modifiche e/o le integrazioni da apportare per la regolarizzazione e riproposizione del decreto.
3bis. Gli impegni di spesa e relative variazioni, contenuti in decreti non perfezionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati, non producono effetti e devono essere assunti nuovamente sull'esercizio in corso. (16)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R, art.16.

Art. 42
1. L’ordinativo diretto emesso nell’ambito delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici costituisce atto idoneo per l’assunzione dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.
2. L’apposizione del visto contabile e la conseguente registrazione dell’impegno, effettuata ai sensi dell’articolo 41, è condizione necessaria per procedere all’affidamento del contratto.
3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 41, comma 2, la registrazione dell’impegno non è effettuata e l’ordinativo diretto è rinviato al dirigente che lo ha emesso con l’indicazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.
Art. 43
- Cancellazione e riduzione di impegni
1. Nelle ipotesi in cui l'obbligazione in base alla quale l'impegno di spesa è stato assunto viene a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente competente per materia autorizza, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione o riduzione dell'impegno medesimo.
2. Contestualmente alla liquidazione a saldo della spesa, il dirigente competente per materia o il funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura autorizza la riduzione dell'impegno o l'economia del residuo passivo per la somma eccedente quella liquidata.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alla struttura competente in materia di spese per la registrazione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

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Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.