Capo IV
- Minori Entrate e Residui Attivi
Art. 30
1. Qualora sia verificata la totale o parziale inesigibilità di un credito accertato, il dirigente competente per materia provvede a richiederne la cancellazione o riduzione, esplicitando i motivi di inesigibilità, con le stesse modalità indicate dall'articolo 8 comma 2.
Art. 31
- Ricognizione dei residui attivi
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale i dirigenti competenti verificano la sussistenza dei crediti regionali e attestano le somme da conservare a residui attivi.
2. La struttura competente in materia di entrate mantiene a residui attivi tutte le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio finanziario che divengano esigibili entro l'esercizio successivo o per le quali sia in corso la procedura di riscossione.
3. Per le somme accertate che divengano esigibili in esercizi successivi, si provvede a rettificare l'originario accertamento, imputandolo all'esercizio di competenza.
4. Gli importi che sono stati accertati in via presuntiva su base annua, senza che siano individuati od individuabili l'importo, la scadenza e/o il debitore, sono oggetto di riscontro contabile in sede di chiusura dell'esercizio, in rapporto con la struttura organizzativa competente per materia.
5. I crediti per i quali siano state esperite senza esito, o con esito parziale, le procedure di riscossione coattiva, sono cancellati dalle scritture finanziarie ed iscritti in quelle patrimoniali.
Art. 32
- Diritti di credito di modesta entità
1. Il limite determinato annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'
articolo 27 , comma 1, della legge di contabilità non si applica alle entrate tributarie, ivi comprese quelle da sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.
2. Il dirigente regionale competente in materia di entrate dispone con decreto il non accertamento nel conto residui o la cancellazione dal medesimo dei crediti inferiori al limite indicato al comma 1.
3. Il dirigente di cui al comma 2 dispone inoltre con decreto il non accertamento nel conto residui, o la cancellazione dal medesimo, dei crediti aventi valore inferiore al costo della relativa procedura di riscossione, determinato sulla base dell'analisi dei costi degli adempimenti da svolgere nelle specifiche ipotesi.
4. Agli effetti di cui al comma 3 si tiene conto dei seguenti elementi:
a) costo del personale (ore/uomo effettivamente impiegate a costo standard);
b) beni e servizi usati direttamente;
c) eventuali prestazioni necessarie da parte di soggetti terzi;
d) quota di spese generali.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) nel caso di accertamenti che, pur singolarmente inferiori al limite stabilito, sono collegati ad altri accertamenti, ai fini del contestuale incasso di somme con diversa imputazione, per cui l'importo complessivo del credito risulta essere superiore al limite stabilito;
b) nel caso di accertamenti che, pur essendo all'inizio della procedura di riscossione di importo superiore al limite di cui al comma 1, divengano di importo inferiore in conseguenza della variazione del limite stesso nel corso delle procedure di recupero coattive e/o giudiziarie;
c) nel caso di accertamenti relativi a beni e servizi resi dall'Amministrazione previo pagamento diretto.
Art. 32 bis
1. Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di finanza della Direzione generale Bilancio e Finanze, di seguito indicato come dirigente competente in materia di finanza, ricorre al mercato finanziario per l'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio o da specifiche disposizioni statali ed effettua le operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale secondo le disposizioni del presente Titolo.
Art. 33
1. Assunzione dei mutui si provvede mediante procedura aperta di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
2. Alla procedura di cui al comma 1 possono partecipare tutti i soggetti iscritti all'Albo delle banche nonché i soggetti comunitari esercenti attività creditizia ammessa al mutuo riconoscimento di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che alla data di presentazione dell'offerta abbiano effettuato la comunicazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 385/1993.
3. Nel caso di mutui che possono essere contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa, il dirigente di cui al comma 1, indipendentemente dal valore del contratto, ha la facoltà di procedere alla stipulazione dei contratti direttamente con la Cassa medesima, nel rispetto delle ipotesi previste dalla normativa nazionale vigente.
4. Fatte salve motivate situazioni di necessità e urgenza, nei casi di cui ai commi 1 e 2 il dirigente non procede all'aggiudicazione qualora le condizioni economiche dell'offerta risultata migliore siano più elevate di quelle praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti spa.
Art. 34
1. La Regione può effettuare:
a) emissioni obbligazionarie rientranti nell’ambito di uno o più programmi di emissione di titoli obbligazionari regionali in Euro (EMTN programme);
b) emissioni obbligazionarie singole (stand alone).
2. In entrambi i casi di cui al comma 1 le obbligazioni possono essere collocate sul mercato o sottoscritte a fermo.
3. Le sottoscrizioni a fermo possono essere riservate a investitori istituzionali, quali banche, intermediari finanziari ed altri investitori, oppure possono essere destinate alla sottoscrizione da parte di investitori non istituzionali.
Art. 34bis
1. La Giunta regionale, con apposita decisione, può disporre l'assunzione di debito con rimborso in unica soluzione alla scadenza, definendo le specifiche modalità dell'operazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ammortamento del debito è garantito:
a) attraverso la contestuale costituzione di un fondo di ammortamento del capitale da rimborsare; in tale ipotesi il bando di gara per l'assunzione del debito prevede anche l'affidamento della gestione del fondo al soggetto aggiudicatario;
b) attraverso il ricorso a derivati finanziari (swap); l'affidamento del relativo contratto avviene come previsto alla lettera a) oppure separatamente, con le procedure di cui all'articolo 35.
3. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento di cui al comma 2 lettera a) possono essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di stati, enti e amministrazioni pubbliche appartenenti all'Unione Europea.
Art. 34ter
1. Alla predisposizione dei programmi di emissione di titoli obbligazionari (EMTN programme) si provvede a seguito di apposita decisione della Giunta regionale, che ne definisce la durata e l'importo massimo.
2. L'affidamento degli incarichi di predisposizione del programma, di aggiornamento periodico dello stesso ed eventualmente dell’incarico inerente l'emissione obbligazionaria inaugurale, è effettuato tramite procedura negoziata preceduta da bando, cui possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2.
3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale.
5. I successivi atti e contratti necessari per l’esecuzione o per l’aggiornamento del programma sono approvati e sottoscritti dal dirigente competente in materia di finanza.
6. Nell'ambito dei programmi di emissione di titoli obbligazionari, la decisione della Giunta regionale di cui al comma 1 può riservare una parte delle attività al proprio tesoriere, al fine di garantire continuità del rapporto e supporto all'andamento dei titoli sul mercato.
Art. 34quater
1. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione del servizio di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione nell'ambito di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata alla quale possono partecipare i soggetti individuati nel programma stesso quali intermediari specializzati (dealers). Al fine di assicurare la partecipazione alla gara da parte di almeno cinque soggetti, ovvero, al fine di conseguire una maggiore concorrenzialità, alla procedura negoziata possono essere invitati anche altri soggetti di cui all’articolo 33 comma 2, in numero massimo di dieci. In caso di aggiudicazione, questi ultimi sono nominati dealers per la singola emissione.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione al di fuori di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata preceduta da bando, alla quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2. Il bando può essere anche unico per più emissioni che la Regione intende effettuare in un determinato periodo temporale.
3. Qualora l’emissione preveda il collocamento sul mercato, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di sottoscrizione a fermo, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
Art. 35
1. La Giunta regionale definisce periodicamente, con propria deliberazione:
a) i criteri per la utilizzazione dei derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari nazionali e internazionali nelle operazioni di gestione del debito regionale di cui all'articolo 8 comma 9 della l.r. 36/2001;
b) i criteri per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali il dirigente competente in materia di finanza può stipulare i contratti quadro previsti dalla prassi contrattuale di settore, preliminari alla conclusione dei singoli contratti derivati.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, l'affidamento di ogni singolo contratto di derivato avviene mediante procedura negoziata cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti firmatari del contratto quadro di cui al comma 1, lettera b). Qualora tali soggetti siano in numero superiore a cinque, l'invito è inoltrato ad almeno cinque di essi, scelti a rotazione e tenendo conto dei contratti derivati in essere, in modo tale da realizzare una opportuna diversificazione del rischio di controparte. La procedura negoziata si svolge secondo la prassi vigente nei mercati finanziari, di norma tramite richiesta di quotazione dell'operazione con eventuali richieste di rilancio e con aggiudicazione immediata confermata a mezzo telematico e formalizzazione successiva dell'operazione. L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo il caso in cui la procedura negoziata preveda la scelta tra diverse strutture di derivati con relativa quotazione, la cui aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Indipendentemente dalla stipula dei contratti quadro, il dirigente competente in materia di finanza può concludere, mediante procedura negoziata, contratti di derivati finanziari con i medesimi soggetti contraenti nelle connesse operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario, limitatamente a tali operazioni e previa verifica della congruità del prezzo offerto. In tale ipotesi si prescinde dai requisiti di affidabilità creditizia definiti ai sensi del comma 1, lettera b). Tuttavia, qualora il contraente non abbia firmato il contratto quadro, il contratto di derivato deve prevedere il divieto per i soggetti contraenti di cedere il credito derivante dalle operazioni di mutuo o di collocamento obbligazionario fino alla scadenza del contratto di derivato o, alternativamente, l’impegno a cedere ad uno stesso soggetto il contratto di derivato congiuntamente alla cessione del credito derivante dal mutuo o dai titoli obbligazionari emessi dalla Regione.
4. Qualora le condizioni di mercato rendano opportuni interventi di revisione sui derivati finanziari in essere, in deroga a quanto previsto al comma 2, il dirigente può procedere mediante procedura negoziata con la banca od intermediario finanziario con il quale è stato stipulato il derivato, previa verifica di congruità delle condizioni offerte per la ristrutturazione dello stesso.
5. In ogni caso l’importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non può eccedere il 25 per cento del totale delle operazioni di derivati in essere.
6. La stipula dei contratti di derivati finanziari resta comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa statale.
Art. 36
1. La ristrutturazione del debito regionale di cui all'articolo 8, comma 10, della l.r. 36/2001 avviene a seguito di apposita decisione della Giunta regionale che ne definisce i criteri.
2. La ristrutturazione del debito può avvenire tramite:
a) rinegoziazione del debito in essere;
b) estinzione anticipata di mutui e di prestiti obbligazionari in essere e contestuale accensione di appositi nuovi finanziamenti; l'estinzione di prestiti obbligazionari può avvenire anche tramite il loro riacquisto sul mercato mobiliare.
3. In caso di rinegoziazione del debito in essere, l’eventuale derivato finanziario in essere può essere ristrutturato sulla base del nuovo piano di ammortamento con le procedure di cui all’articolo 35. In ogni caso, il derivato finanziario non può prevedere una scadenza posteriore a quella della connessa passività.
Art. 37
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, dagli atti di gara o dai contratti, le procedure di individuazione del contraente di cui al presente Titolo ed i contratti che ne derivano sono disciplinati dal d.lgs. 163/2006, nonché dalla legge regionale in materia di contratti pubblici.