Menù di navigazione

Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Sezione I
Art. 22
- Riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative (39)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 18.

1. La procedura di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si attiva mediante iscrizione a ruolo.
2. L'ordinanza-ingiunzione di applicazione di sanzioni amministrative emessa ai sensi dell'articolo 18 della l.689/1981, debitamente notificata al trasgressore e/o all'obbligato in solido nei termini di legge, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo.
3. Si procede all'iscrizione a ruolo della somma determinata dal titolo esecutivo maggiorata degli interessi calcolati, in base alle disposizioni vigenti in materia, dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.
4. Fatte salve le facoltà di ricorso giurisdizionale, il debitore, entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, può inviare all'ufficio competente richiesta di revisione informale del ruolo per i seguenti motivi:
a) avvenuto pagamento della sanzione;
b) mancanza o irregolarità delle notifiche degli atti emessi a suo carico.
5. Nel caso in cui le obiezioni sollevate risultino fondate il competente dirigente, in via di autotutela, procede al discarico della somma iscritta a ruolo.
Art. 23
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposto dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 17.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
Sezione II
– Entrate non tributarie
Art. 24
- Riscossione coattiva delle entrate non tributarie (41)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 20.

1. Decorsi i termini di pagamento, anche dilazionato, o in caso di mancata corresponsione di una rata del pagamento rateizzato, in relazione alla natura del rapporto giuridico, il dirigente competente in materia di entrate attiva la procedura per la riscossione a mezzo ruolo, oppure richiede all’Avvocatura regionale l’attivazione della diversa procedura giurisdizionale di recupero del credito.
2. Le procedure di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti degli enti e amministrazioni pubbliche nei confronti dei quali non vi siano trasferimenti continuativi di fondi.
3. Nel caso in cui prima della notifica della cartella di pagamento intervenga il pagamento integrale delle somme dovute, maggiorate degli interessi fino alla data del pagamento e delle spese per le procedure già avviate, il dirigente competente in materia di entrata interrompe la procedura di recupero coattivo.
Art. 25
- Reclamo
1. Fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti di iscrizione a ruolo il debitore può inoltrare reclamo al dirigente regionale competente in materia di entrate per motivi relativi alla procedura riscossione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della cartella.
2. Nel caso in cui le obiezioni sollevate risultino fondate il dirigente procede, in via di autotutela, al discarico della somma iscritta a ruolo. (42)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 21.

Art. 26
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposta dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 20.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
3. Il dirigente competente in materia di entrate determina con proprio decreto le spese da addebitare forfettariamente per la concessione della rateizzazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.