Menù di navigazione

Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Sezione III
– Crediti relativi ad entrate extratributarie
Art. 18
1. La richiesta di pagamento è di competenza del dirigente che ha disposto l’accertamento o, se delegato espressamente da questi, del dirigente competente in materia di entrata. Nella richiesta di pagamento vengono precisati al debitore i riferimenti e i termini per richiedere la dilazione, la rateizzazione o una forma mista delle stesse, del pagamento da effettuare, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. Il termine di pagamento è di norma fissato in sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte del debitore, ferma la conservazione degli effetti delle garanzie prestate nei confronti dell’Amministrazione regionale.
3. Sono fatti salvi i diversi termini e condizioni di pagamento stabiliti da norme specifiche o da accordi contrattuali.
Art. 18bis
1. Salvo diversa determinazione congruamente motivata nell’atto di accertamento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e), le somme oggetto di recupero sono maggiorate delle spese di procedura e degli interessi, calcolati dalla data di scadenza del termine di pagamento fino all’adozione dell’atto di recupero ed in base al tasso di interesse legale, ovvero al tasso previsto da più specifica normativa.
2. In deroga al comma 1, per gli enti e le amministrazioni pubbliche il recupero viene effettuato senza maggiorazione di interessi e spese, salvo il caso di obbligo di riversamento degli stessi ad altro soggetto, o l’applicazione di più specifica normativa.
Art. 18ter
- Disciplina delle revoche di contributi regionali concessi mediante organismi intermedi (33)

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 12

1. La revoca di contributi regionali erogati ai beneficiari mediante l’intervento di organismi intermedi è disposta con atto del dirigente competente per materia.
2. L’eventuale svolgimento da parte di tali organismi di ulteriori funzioni di gestione dei rimborsi è disciplinata nelle specifiche convenzioni. I termini di pagamento posti e la disciplina della dilazione o della rateizzazione del rimborso si conformano alla disciplina regionale. Il dirigente competente per materia provvede all’accertamento delle somme riversate dagli organismi a seguito dei rimborsi spontanei.
3. In ogni caso, l’attivazione della procedura coattiva di recupero del credito è disposta dal dirigente competente in materia, previo accertamento delle somme da rimborsare, interessi e spese della procedura.
Art. 19
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo una dilazione del termine ultimo di pagamento sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. La dilazione non è concessa agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all’applicazione della disciplina relativa alle compensazioni di cui all’articolo 27.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all’iscrizione a ruolo della somma dovuta, o all’attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell’entrata.
Art. 20
- Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione (35)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 14.

1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo un pagamento in forma rateizzata, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento, nei limiti di cui all’ articolo 19 e sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione determina, tra l’altro, il tetto al di sotto del quale non è concedibile la rateizzazione.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese, oppure viene attivata la diversa procedura di recupero coattivo necessaria in ragione della natura del credito.
5. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche è soggetta ad interessi ai sensi del comma 3.
6. Il dirigente regionale competente in materia di entrata stabilisce ed aggiorna periodicamente con proprio decreto l'importo forfettario da addebitare a titolo di rimborso spese per la concessione della rateizzazione.
Art. 20 bis
- Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione (36)

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 15.

1. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termin e dilazionato.
2. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
3. Per crediti complessivi superiori all’importo definito con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 20 comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la concessione della rateizzazione del pagamento, o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ ultima rata.
4. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.
Art. 21
1. In caso di tardivo pagamento l’Amministrazione può richiedere che la somma sia integrata con gli interessi nel caso in cui l’importo degli stessi, calcolato al tasso legale o al tasso previsto da più specifica normativa, risulti superiore all’ importo minimo richiedibile, ai sensi dell’articolo 32.
2. In ogni caso il pagamento degli interessi non è richiesto agli enti ed alle amministrazioni pubbliche.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.